Tribunale di Milano, ordinanza, 23 febbraio 2016, n. 377

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Non è ammissibile il deposito cartaceo in udienza del foglio di precisazione delle conclusioni in quanto detto deve essere fatto in via telematica. A nulla rileva che il difensore non sia abilitato al deposito in quanto è onere dello stesso attivarsi con la cancelleria per l’inserimento dell’anagrafica.


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