Tribunale di Milano, sez. V Civile, sentenza 16 – 18 ottobre 2016, n. 11402 – Giudice Consolandi

Tribunale di Milano, sez. V Civile, sentenza 16 – 18 ottobre 2016, n. 11402 – Giudice Consolandi

In forza dell’articolo 46 del regolamento europeo EIDAS (n.910 del 2014) “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”. Quanto ai documenti informatici va rilevato che il codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) all’art. 21 prescrive che “Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. Sempre il regolamento EIDAS contiene un principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale all’articolo 25 che recita: “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.


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