Tribunale Firenze, sez. lav., 29 gennaio 2014, n. 102

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L’accertamento di una situazione di incompatibilità con l’iscrizione alla cassa forense comporta che l’iscritto ha diritto di ripetere dall’ente previdenziale i contributi versati dovendo ritenersi il relativo pagamento effettuato in adempimento di una obbligazione inesistente. La restituzione deve essere integrale, comprensiva quindi anche dei contributi integrativi.


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