Tribunale Genova, 24 novembre 2016
Il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo che dai documenti prodotti, cioè gli sms, il credito risultava certo, liquido ed esigibile ex art. 633 c.p.c.; tuttavia non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. in quanto gli sms non sono documenti informatici utili per la concessione della provvisoria esecuzione non dando certezza circa la provenienza delle dichiarazioni.
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