Tribunale Lucca, 26 febbraio 2016

Tribunale Lucca, 26 febbraio 2016

Tribunale Lucca, 26 febbraio 2016

In tema di contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 1194 c.c. comma 2 il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere prima imputato agli interessi. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta dunque esclusa per definizione. Pertanto, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti