Tribunale Milano, sez. lav., 01 agosto 2014, n. 1515
Tribunale Milano, sez. lav., 01 agosto 2014, n. 1515
L’articolo 9 comma 1 della legge 276/97 prevede che per i giudici onorari permanga l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense essendo l’indennità percepita dal giudice onorario considerata quale reddito professionale ed essendo addirittura previsto dall’articolo 8 comma 4 della menzionata legge 276/97 il rimborso da parte del Ministero di Grazia e Giustizia dei contributi versati. Di qui l’infondatezza delle doglianze del ricorrente dovendosi evidentemente ritenere che nelle condizioni oggettive e soggettive del ricorrente permanesse sia l’obbligo di invio alla Cassa forense delle comunicazioni reddituali che del versamento dei contributi.
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