Tribunale Reggio Calabria, sez. lav., 30/03/2016

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In materia di esercizio dei diritti propri dell’attività sindacale con riferimento alle Forze di Polizia, il mancato riconoscimento ad una sigla sindacale del diritto non ad uno spazio comune per lo svolgimento di tali attività (come previsto in via generale dall’art. 27 l. n. 300/1970), bensì ad un locale da destinarsi a vero e proprio ufficio sindacale esclusivo non costituisce attività antisindacale ex art. 28 l. n. 300/1970 tutte le volte in cui la p.a. dimostri la concreta indisponibilità di locali in tal senso, per essere stati questi ultimi tutti destinati ad esigenze dirette ed indirette di servizio: il tutto, in applicazione della normativa speciale dettata in materia dall’art. 92 l. n. 121/1981.


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