Tribunale Roma, sez. XIII, 04 aprile 2016 – Massimo Moriconi

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Tribunale Roma, sez. XIII, 04 aprile 2016 – Massimo Moriconi

Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del comma 2 dell’art. 5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c.


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