Tribunale Verona, 02 maggio 2016 – Massimo Vaccari
Tribunale Verona, 02 maggio 2016
La concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a seguito del mancato riscontro a concludere la convenzione di negoziazione assistita deve ritenersi facoltativa e non obbligatoria nonostante il richiamo operato (erroneamente) dall’art. 4 d.l. 132/2014 al comma 1 dell’art. 642 c.p.c..
In tema di ingiunzione e negoziazione assistita, il silenzio dell’ingiunta di fronte all’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il mancato pagamento dell’importo di cui alla fattura sono elementi sufficientemente indicativi della sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo.
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