Due Diligence nella supply chain: le European Model Clauses (EMCs)

Due Diligence nella supply chain: le European Model Clauses (EMCs)

Negli ultimi anni, la tutela dei diritti umani e la sostenibilità ambientale nella supply chain sono diventate una priorità legislativa, culminata nell’approvazione della Direttiva Europea 2024/1760, nota come Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Con tale normativa, il legislatore europeo ha imposto un approccio di due diligence obbligatorio per le aziende, che dovranno garantire il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente lungo tutte le fasi della catena di fornitura.

In questo contesto, sono state sviluppate le European Model Clauses (EMCs), una serie di clausole contrattuali standard finalizzate ad agevolare l’implementazione dei principi di due diligence.

Le EMCs mirano a costituire una guida pratica per le aziende, facilitando l’adozione di obblighi di due diligence nelle relazioni contrattuali. Si tratta di clausole modulari, pensate per essere integrate nei contratti di fornitura, in grado di assicurare un controllo continuo e una gestione proattiva dei rischi. Il progetto, nato in risposta alla CSDDD, vuole porsi come riferimento utile per la stesura delle linee guida ufficiali che la Commissione dovrà adottare entro 30 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva.

Le EMCs si sviluppano attorno a cinque articoli principali: obblighi reciproci di due diligence; azioni correttive; inadempienze; monitoraggio; risoluzione delle controversie.

L’Articolo 1 stabilisce un impegno congiunto tra acquirenti e fornitori per monitorare attivamente i rischi ambientali e umani, lungo l’intera catena di fornitura. La due diligence è intesa come un processo continuo, in cui entrambe le parti collaborano per identificare, prevenire e, se necessario, mitigare i rischi attraverso un’attenta valutazione e l’adozione di misure preventive.

In caso di impatti negativi reali, l’Articolo 2 impone azioni correttive prioritarie rispetto alle clausole contrattuali tradizionali, favorendo piani di rimedio per affrontare e risolvere i problemi rilevati. Questi piani variano in base al grado di responsabilità di ciascuna parte, rendendo così possibile una gestione proporzionata dei rimedi a seconda dell’entità e della natura dell’inadempimento. Tale approccio mira a favorire una riparazione effettiva e a promuovere una maggiore trasparenza e collaborazione tra le parti.

L’Articolo 3 si concentra sulle misure che una parte può adottare se l’altra non rispetta i propri obblighi di due diligence. Viene previsto un periodo di “cura” entro cui la parte inadempiente ha la possibilità di correggere il proprio comportamento senza incorrere immediatamente in una violazione contrattuale. Durante questo periodo, l’altra parte ha il diritto di adottare rimedi temporanei per ridurre i rischi di ulteriori danni, come la sospensione dei pagamenti o il rifiuto dei beni non conformi.

L’Articolo 4, invece, prevede che la possibilità per l’acquirente di condurre controlli periodici per verificare il rispetto degli obblighi di due diligence da parte del fornitore. In presenza di rischi significativi, questo monitoraggio può avvenire anche senza preavviso, per garantire una protezione tempestiva contro possibili violazioni. Il fornitore è tenuto a collaborare, consentendo l’accesso alle strutture e ai documenti necessari, e i costi del monitoraggio sono di norma a carico del fornitore stesso, tranne nel caso di piccole e medie imprese, per le quali l’acquirente assume le spese.

L’ultima sezione delle EMCs descrive un meccanismo articolato di risoluzione delle controversie che privilegia il dialogo tra le parti e l’adozione di soluzioni condivise. In caso di conflitti non risolvibili attraverso un semplice confronto, viene prevista la possibilità di ricorrere all’arbitrato, secondo regole specifiche concordate tra le parti. Qualora l’arbitrato non fosse applicabile, la controversia può essere portata in tribunale, nel rispetto delle giurisdizioni competenti.

A complemento delle EMCs, è stato creato un commentario che guida le aziende nell’interpretazione e applicazione pratica di ciascun articolo delle clausole, adattandole ai diversi sistemi giuridici europei.

Nel contesto italiano, per esempio, il commentario approfondisce l’integrazione delle clausole rispetto a normative nazionali, come il Codice della Privacy e il Codice Civile, che regolano specifici aspetti di tutela e responsabilità. Viene chiarito come garantire la protezione degli stakeholder, l’obbligo di buona fede nei contratti e il rispetto del principio di dipendenza economica tra acquirenti e fornitori. Sono inoltre richiamati obblighi di forma previsti dalla legge italiana, come il requisito della “doppia sottoscrizione” per le clausole che limitano la responsabilità o prevedono arbitrato.

Attualmente, le EMCs sono in fase di consultazione pubblica attraverso la bozza “Zero Draft” e la versione finale delle clausole è prevista entro febbraio 2025.

Nel mentre, è stato predisposto un modulo di feedback per raccogliere commenti dagli stakeholder sugli articoli chiave, al fine di rafforzarne la praticità e l’applicabilità. Il questionario ha la finalità di identificare eventuali ostacoli all’attuazione dei principi di due diligence e perfezionare le clausole in vista della loro attuazione definitiva.

 Le EMCs rappresentano uno strumento cruciale per supportare le aziende europee nell’adozione dei requisiti della CSDDD, facilitando un approccio armonizzato e sostenibile nelle relazioni di fornitura. La consultazione pubblica permetterà di raffinare ulteriormente le clausole, rendendole uno strumento efficace per garantire il rispetto dei diritti umani e ambientali in un contesto di supply chain globale.


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