È annullabile l’assemblea condominiale telematica convocata prima della sua entrata in vigore
Un condomino conveniva in giudizio il proprio condominio, impugnando la deliberazione dell’assemblea in data 5 giugno 2020 per la violazione dell’art. 66 disp. att. Codice Civile – indizione dell’assemblea in telematico e per altri motivi; il Tribunale di Bergamo, con sentenza 38/2022, accoglieva la domanda.
La convocazione di nuova assemblea
Il Condominio, nelle more del giudizio, aveva disposto la revoca dell’intero deliberato impugnato, essendo così sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, lasciando, quindi al Giudice la decisione sulle spese di lite, secondo i principi che regolano la soccombenza virtuale.
L’introduzione dell’assemblea telematica
Il primo motivo di impugnazione eccepiva la violazione di legge per l’indizione dell’assemblea in telematico. Alla data del 5 giugno 2020, infatti, non era ancora entrato in vigore l’ultimo comma dell’art. 66 disposizioni attuative Codice Civile, secondo cui “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
La possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta soltanto con il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, poi modificato dal D.L 7 ottobre 2020 n. 125 convertito nella L. 27 novembre 2020, n. 159. In precedenza il legislatore dell’emergenza aveva unicamente previsto la proroga del mandato dell’amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti.
La violazione dell’art 66 disposizione attuative Codice Civile
L’assemblea del 5 giugno 2020 era quindi, viziata, tanto essendo sufficiente al fine di determinare l’annullabilità della relativa deliberazione.
Di qui, solo per questo motivo e con assorbimento degli altri, in virtù del principio della ragione più liquida, la fondatezza dell’impugnazione.
Le spese di lite e di mediazione hanno seguito la soccombenza virtuale ed il condominio, che non aveva partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria, è stato condannato a versare all’erario una somma pari al contributo unificato dovuto.
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