È appellabile la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la costituzione delle parti

È appellabile la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la costituzione delle parti

Cass. Pen., Sez. Un., 31 gennaio 2022 (ud. 28 ottobre 2021), n. 3512

Premessa. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione – Sezioni Unite – ha stabilito, risolvendo in tal modo la dicotomia giurisprudenziale, che <<la sentenza di proscioglimento nel merito, pronunciata dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non è riconducibile al modello previsto dall’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge>>. 

Il fatto. Il caso trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di Milano che ha stabilito l’inappellabilità della sentenza del Tribunale di Lecco che aveva assolto l’imputato dal reato di furto in abitazione per insufficienza della prova circa la commissione del fatto. Avverso tale sentenza, il pubblico ministero ha proposto appello adducendo, tra le altre doglianze, l’impossibilità di capire se la decisione del Giudice di prime cure fosse stata assunta ai sensi dell’art. 129 c.p.p., oppure ai sensi dell’art. 469 c.p.p.

La Corte di Appello di Milano ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse inappellabile <<in ragione del fatto che la pronuncia assolutoria era stata adottata in pubblica udienza prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e dunque sussumibile sotto la fattispecie normativa prevista dall’art. 469 c.p.p.>>, trasmettendo l’atto di gravame alla Suprema Corte di Cassazione.

Investita del caso, la Quinta Sezione ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, avendo ravvisato la sussistenza nella giurisprudenza di legittimità di soluzioni interpretative difformi, in merito alla questione concernente <<la possibilità di qualificare quale sentenza dibattimentale la pronuncia resa in pubblica udienza ed al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 469 cod. proc. pen>>.

Le motivazioni delle Sezioni Unite. La sentenza n. 3512/2021 – Sezioni Unite – ha dipanato il contrasto giurisprudenziale sorto tra le varie pronunce giurisprudenziali.

Infatti, secondo un primo orientamento ribadito, ex plurimis[1], dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 32449/2020, <<l’operatività dell’art. 469 c.p.p. doveva essere circoscritta alle sole ipotesi in cui il proscioglimento fosse stato pronunziato nella fase degli atti preliminari al dibattimento, dovendo dunque escludere che la sentenza resa in udienza pubblica, dopo la costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, potesse essere qualificata come sentenza predibattimentale>>. Tale indirizzo esegetico si fonda sulla collocazione dell’art. 469 c.p.p. nel Titolo I del Libro VII del codice di rito, rendendo chiara la volontà del legislatore di confinarne l’applicazione esclusivamente nella fase degli <<atti preliminari al dibattimento>>, fase considerata del tutto autonoma e distinta da quella degli “atti introduttivi”.

Un secondo orientamento, germinato da varie pronunce giurisprudenziali[2],  ha ritenuto che <<nell’alveo delle sentenze dibattimentali rientrerebbero anche le sentenze pronunciate in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti, ma prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento>>. Questo secondo indirizzo trova conforto in alcune pronunce della Corte di Cassazione le quali affermano che l’unico riferimento in grado di segnare l’effettiva chiusura della fase atti preliminari è costituito dall’art. 492 c. p.p.

Chiamate a ristabilire un indirizzo univoco, le Sezioni Unite hanno affermato che il conflitto tra i due indirizzi interpretativi deriva dalla differente ricostruzione della sistematica sottesa al Libro VII del codice di rito, ossia quello intitolato al “Giudizio”. Posto che il codice del 1988 ha distinto due segmenti processuali: uno dedicato  agli <<atti preliminari al dibattimento>>, nel quale sono stati collocati gli atti di natura organizzativa, di assunzione delle prove non rinviabili e della sentenza anticipata di proscioglimento,  l’altro dedicato <<agli atti introduttivi>>, nel quale sono stati collocati una serie di atti processuali che vanno dalla verifica della costituzione delle parti e dalla deduzione, discussione e decisione delle questioni preliminari, alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento.

Ed è proprio sull’esatta definizione dei confini del segmento <<predibattimentale>> che i due orientamenti divergono, pervenendo conseguentemente a diverse conclusioni nell’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 469 c.p.p. Infatti, per le pronunce riconducibili all’orientamento <<estensivo>> la fase predibattimentale si prolungherebbe, senza soluzione di continuità, fino al momento in cui vengono compiute le formalità di apertura del dibattimento di cui tratta l’art. 492 c.p.p., ritenuto l’unico riferimento sistematico idoneo a segnare un chiaro sbarramento tra i diversi segmenti processuali ed a siglare l’inizio della fase dibattimentale.

Tale ultima actio finium regundorum   non è stata condivisa dalle Sezioni Unite che, con sentenza n. 3512/2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: <<la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge>>.

 

 

 

 

 


[1] Sez. 2, n. 32449 del 18/9/2020, Manca, Rv. 280065; Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, Rv. 279077; Sez. 2, n. 673 del 23/10/2019, dep. 2020, Corigliano, Rv. 278224; Sez. 2, n. 2153 del 16/12/2016, dep.2017, Vicario, Rv. 269002; Sez. 2, n. 51513 del 4/12/2013, Di Marco, Rv. 258075; Sez.1, n.48124 del 3/12/2008, Piscitello, Rv. 242486; Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, Pensalfini, Rv. 242394; Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004, Carducci, Rv. 230535; Sez. 1, n. 25121 del 15/04/2003, Morrone, Rv. 224695.
[2] Sez. 3, n. 1578 del 22/10/2019, dep. 2020, Mannai, non mass.; Sez. 6, n. 28151 del 24/6/2014, Martinetti, Rv.261749; Sez. 2, n. 8667 del 7/2/2012, Raciti, Rv. 252481; Sez. 1, n. 11249 del 4/3/2009, Pegoraro Lev, Rv. 242851; Sez. 1, n. 48128 del 4/12/2008, Lionello, Rv. 242788; Sez. 6, n. 23466 del 16/05/2001, Marchetto, Rv. 219919.

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