È deducibile l’assegno di mantenimento versato in Italia all’ex coniuge residente in un Stato UE

È deducibile l’assegno di mantenimento versato in Italia all’ex coniuge residente in un Stato UE

Risposta ad Interpello n. 598 del 17 settembre 2020

L’ex coniuge obbligato a corrispondere a favore dell’altro coniuge l’assegno di mantenimento può dedurne l’importo ai sensi dell’articolo 10, comma I, lett. c) del Tuir. La disposizione precisa che “dal reddito complessivo si deducono […] gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.”

La normativa è stata oggetto di una recente risposta ad interpello (n. 598 del 17 settembre 2020) da parte dell’AdE in seguito alle domande di un contribuente tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge residente in un altro Stato dell’Unione Europea (precisamente in Germania).

Nello specifico, il contribuente ha rivolto all’amministrazione finanziaria il quesito circa la possibilità e le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi per dedurre ai fini Irpef le somme versate in ottemperanza alla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale tedesco.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, si trattava di un soggetto tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento alla ex moglie tedesca in forza di sentenza resa dal tribunale tedesco nel 2015. Lo stesso era residente in Germania fino all’11 febbraio 2019 e a partire da tale data ha trasferito sia la residenza anagrafica che il domicilio fiscale in Italia.

È opportuno precisare, inoltre, che le sentenze anche di divorzio o di separazione legale pronunciate dall’Autorità Giudiziaria di un Paese dell’Unione sono automaticamente riconosciute dalle giurisdizioni degli altri Paesi membri, di conseguenza il contenuto del provvedimento tedesco avrà efficacia anche sul territorio del nostro Stato. A tal riguardo, già nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, l’AdE aveva precisato che è possibile dedurre dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero. Ai fini della deduzione fiscale occorre considerare gli assegni effettivamente versati in ciascun periodo di imposta, secondo il c.d. “principio di cassa”.

Ammessa la deducibilità dell’importo versato a titolo di assegno di mantenimento la risposta dell’AdE ha fornito delucidazioni sulle modalità per la compilazione del modello. A livello procedurale, l’articolo 6, comma II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 stabilisce che è necessario indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto cui spetta il mantenimento e quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta al contribuente. Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la disposizione appena menzionata prevede la possibilità di rivolgersi, anche tramite sistemi telematici, direttamente all’Amministrazione Finanziaria, previa indicazione dei dati previsti dall’articolo 4 dello stesso DPR (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso) relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale dovrà essere indicato il domicilio estero. Nel caso i dati richiesti non vengano comunque ottenuti, è possibile richiedere all’Agenzia un codice numerico, la quale provvederà, accertate le ragioni addotte.

Un ulteriore problema nel caso in esame era sorto in relazione al mancato ottenimento da parte del contribuente del codice fiscale del beneficiario dell’assegno attraverso le modalità spiegate. Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo DPR, in mancanza del codice fiscale, il contribuente per ottenerne l’attribuzione potrà presentare istanza motivata, alla quale dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.

In conclusione, sempre in riferimento al caso oggetto di interpello, è utile sottolineare che al fine di evitare che lo stesso reddito venga sottoposto ad imposizione fiscale sia in Italia che in Germania, la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio dispone che gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente in favore di un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato.[i]

Il beneficiario dell’assegno di mantenimento, anche se non residente in Italia, dovrà dichiarare i relativi importi in Italia, ai fini Irpef, quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma I, lett. i) del Tuir.

Per completezza si precisa che, le somme destinate al mantenimento dei figli, ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett.b) del Tuir stabilisce sono escluse dal reddito per il genitore che le riceve a titolo di assegno di mantenimento dei figli, nella misura in cui risultano dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e qualora la sentenza non definisca la quota spettante ai figli, questa si presume nella misura del 50% dell’importo complessivo dell’assegno di mantenimento.

Non è dunque ammissibile alcuna deduzione per le somme versate a titolo di mantenimento dei figli. Il genitore obbligato a corrispondere il mantenimento per i figli all’ex coniuge ha diritto alla detrazione Irpef per i carichi di famiglia dall’imposta lorda degli importi previsti dall’art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir[ii].

In altri termini, l’assegno di mantenimento destinato ai figli gode di piena neutralità fiscale, non è fonte di reddito per il coniuge che lo percepisce, né costituisce un onere deducibile per il coniuge obbligato.

 

 

 

 


[i] Cfr.  Punto 15, rubricato “Ad art. 22” del Protocollo allegato alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali”, ratificata con L. 24 novembre 1992, n. 459. (G.U. 27 novembre 1992, n. 280, S.O.). Scambio degli strumenti di ratifica 27 novembre 1992; entrata in vigore il 26 dicembre 1992, il quale stabilisce che “Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un residente dell’altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono imponibili soltanto nel primo Stato.”
[ii] L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 4 aprile 2008 ha precisato che: in caso di affidamento esclusivo le parti posso accordarsi esclusivamente nel senso di suddividere la detrazione al 50% ovvero di attribuirla al genitore con reddito più elevato; in caso di affidamento condivido (come avviene nella maggioranza dei casi) le parti possono accordarsi per attribuire interamente la detrazione al genitore con il reddito più elevato, rimanendo preclusa la possibilità di ripartizioni della detrazione secondo differenti percentuali.

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