E’ diffamazione scrivere “mantenuta” all’ex moglie nella causale di un vaglia postale

E’ diffamazione scrivere “mantenuta” all’ex moglie nella causale di un vaglia postale

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. V penale, con sent. n. 522 del 26.05.2016 – 05.01.2017 ha confermato la condanna  per il reato di diffamazione ascritta, sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale di Potenza, ad un uomo per avere inserito nella causale dei vaglia postali  la parola “mantenuta” riferita all’ex moglie relativamente alle somme alla stessa versate dall’imputato a titolo di mantenimento.

Il Tribunale di Potenza, inoltre, aveva condannato l’uomo anche alla pena di € 1.000.00 di multa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per € 5.000,00.  Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato, affidato a due motivi, con i quali lamentava  l’erronea applicazione dell’art. 595 c.p. ed il vizio di motivazione, posto che i giudici di merito avevano presunto la conoscenza dell’offesa contenuta nel telegramma/vaglia postale in base a “norme di comune esperienza”, laddove non si evinceva da alcun atto processuale che effettivamente qualcuno aveva letto la frase diffamatoria.

L’imputato asseriva, inoltre, a suo favore,  che le attuali norme in materia di corrispondenza sono improntate su una rigida tutela della privacy, sicché, non è affatto vero che l’operatore dell’Ufficio Postale possa leggere le comunicazioni del mittente, poiché il sistema di spedizione attuale dei telegrammi e/o vaglia postali comporta una riservatezza assoluta sui dati ivi contenuti tant’è vero che  il messaggio perviene al destinatario in busta chiusa. Dunque, secondo tali argomentazioni il reato in questione non si configurava poiché con la mera spedizione di un plico sigillato non si integrava  l’elemento intenzionale previsto dal reato de quo.

La Suprema Corte ha confermato, invece, quanto stabilito dal giudice di merito nel ritenere che il termine “mantenuta”, utilizzato dall’imputato nella causale del vaglia postale rivolgendosi all’ex coniuge, risulti offensivo della reputazione della donna, riferendosi alla nozione comunemente accettata in ambito sociale di percettrice di reddito, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa, da soggetti terzi.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il contenuto del vaglia postale non resti riservato tra il mittente ed il destinatario, ma, che per necessità operative del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario), entri a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone addette all’ufficio incaricato.

In tale contesto, dunque, risulta soddisfatto il requisito di cui all’art. 595 c.p. che richiede, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri (Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015), come nella fattispecie in esame.

La Suprema Corte, invero, richiama un altro orientamento, in tema di diffamazione, secondo il quale deve presumersi la sussistenza del requisito della “comunicazione con più persone” qualora l’espressione offensiva sia inserita in un documento, e nella specie in un vaglia postale, che per sua natura è destinato ad essere normalmente visionato da più persone (Sez. 5, n. 3963 del 06/07/2015).

Per tali motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..


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