È estorsione minacciare di divulgare video “hot” dell’assessore per subentrargli nella carica

È estorsione minacciare di divulgare video “hot” dell’assessore per subentrargli nella carica

Cass. pen., sezione II, sentenza 20 ottobre 2016, n. 44408

E’ configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico.

Il fatto

La vicenda processuale segue alla ordinanza con cui un Giudice per le indagini preliminari aveva deciso per l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato a cui era stato contestato il reato di tentata estorsione in concorso tra più persone riunite per aver minacciato la vittima della divulgazione un video che lo ritraeva durante un atto di autoerotismo se non si fosse dimesso dalla carica di assessore comunale, con l’obiettivo di subentragli, quale primo dei candidati non eletti, nel consesso comunale.

Il tribunale del riesame decideva di respingere il ricorso, escludendo che la complessità del meccanismo normativo che regola la nomina ad assessore rendesse non idonea l’attività posta in essere dall’indagato.

Avverso la ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, che osservava, in particolare come le dimissioni della vittima, assessore esterno, non avrebbero comunque consentito l’ingresso dell’indagato nel Consiglio Comunale poiché sarebbe stata necessaria, a tal fine, la nomina da parte del Sindaco di altro soggetto, eletto all’interno della stessa lista dell’indagato. Inoltre, sosteneva l’indagato, non erano nemmeno ravvisabili vantaggi patrimoniali diretti ed immediati, dato che l’accusa aveva fatto riferimento esclusivamente all’ingresso in consiglio comunale: l’assenza di vantaggio patrimoniale determinava dunque la necessità di derubricare il fatto ai sensi dell’art. 610 c.p.

La decisione

La disciplina penale è dettata dall’art. 629 c.p. che, sotto la rubrica «Estorsione», punisce con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”; la pena è invece della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’art. 628 c.p.

Altresì va rilevato che il legislatore aveva tentato anche di introdurre una nuova figura criminosa destinata a sanzionare «altre attività estorsive» inserendo nel c.p. l’art. 629 con l’art. 9, D.L. 29.10.1991, n. 346, non convertito, e poi con l’art. 9, D.L. 31/12/1991, n. 419, articolo soppresso in sede di conversione (art. 1, L. 18/02/1992, n. 172). Tale norma disponeva: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dall’art. 629, comma 1, si applica nei confronti di chiunque realizza profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis. La pena è aumentata se i fatti sono stati commessi da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis». La fattispecie così delineata avrebbe introdotto «nel sistema dei delitti patrimoniali la c.d. estorsione ambientale, ossia quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima». (Cass. pen., Sez. II, 10/12/2014, n. 53652).

Diversamente dall’estorsione, l’art. 610 c.p., sotto la rubrica «Violenza privata», punisce con la reclusione fino a quattro anni la condotta di “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”; la pena è però aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

A parere dei giudici di legittimità, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Cass. pen., Sez. II, 15/01/2013, n. 5668, nel caso in cui l’imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la persona offesa a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo; v. anche Cass. pen., Sez. II, 5/11/2013-25/02/2014, n. 9024, nel caso di un soggetto che aveva fatto uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo). Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, abbia a pretendere il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Cass. pen., Sez. VI, 5/11/2014, n. 53429). Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di tentata violenza privata, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l’apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile, poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico (Cass. pen., Sez. II, 18/12/2012, n. 3371). Integra il reato di estorsione la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto il profitto conseguito dalla persona assunta, in quanto connesso ad un’azione intimidatoria, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (Cass. pen., Sez. II, 4/12/2012, n. 49388; v. anche: Cass. pen., Sez. V, 20/01/2016, n. 8639).

Tanto premesso, nel caso in esame, la Cassazione, nel rigettare il ricorso ha ritenuto che fossero individuabili nella vicenda i caratteri tipici della estorsione (seppur tentata) e non della violenza privata, osservando come fosse indubitabile che la finalità cui l’indagato mirava comportasse sia un danno economico per la vittima (perdita di compensi o indennità legati al ruolo ricoperto), sia vantaggi economici per l’agente (i corrispettivi connessi alle possibili cariche nel consesso comunale cui aspirava).


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