È illegittimo il licenziamento per l’uso improprio dell’auto aziendale
L’uso dell’auto aziendale a fini personali (rientro a casa per pranzo o per fine turno), non vìola il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro: a stabilirlo è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1377 del 19 gennaio 2018. In particolare, secondo la Corte, è illegittimo il licenziamento di un lavoratore disposto in seguito all’uso di beni aziendali, se tale uso non si pone in contrasto con le norme aziendali ed i valori della comunità dei lavoratori ed è, altresì, privo dell’intento di creare danni economici alla stessa azienda.
Nella fattispecie, un lavoratore, impiegato in una nota casa automobilistica, veniva licenziato per giusta causa poiché, durante la pausa pranzo e la sera per rientrare a casa, faceva sistematicamente uso dell’auto aziendale. Lo stesso aveva richiesto un pass nominale di accesso in abbinamento ad un’autovettura dell’azienda, dichiarata invece come auto personale. Per cui tale atteggiamento era stato punito con il provvedimento espulsivo.
La decisione era impugnata dall’operaio, ma il tribunale di primo grado ne respingeva le doglianze. In secondo grado, invece, i giudici ritenevano il licenziamento sproporzionato poiché – secondo gli stessi – la condotta del lavoratore non era animata da un vero e proprio intento profittatore, per cui condannavano il datore di lavoro alla reintegrazione e il risarcimento danni.
Il datore ricorreva perciò in Cassazione per sostenere la legittimità del licenziamento, la quale con la sentenza n. 1377 del 19 gennaio 2018, definitivamente, lo respingeva.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, affinché vi sia licenziamento per giusta causa (che è la massima sanzione disciplinare adottabile dal datore di lavoro) il lavoratore deve aver leso il rapporto fiduciario, tenendo una condotta animata da un intento profittatore e in aperto contrasto con le logiche aziendali. Inoltre, lo stesso provvedimento di licenziamento deve essere anche proporzionato all’infrazione che si intende reprimere.
Nel caso di specie il licenziamento appare illegittimo non sussistendo i requisiti che ne giustificano l’adozione.
Difatti, l’uso dell’auto aziendale non integra fattispecie delittuose e non lede gli interessi primari dell’azienda. Inoltre non vi è stata da parte del lavoratore volontà di violare la fiducia ed arrecare pregiudizio o danno alla ditta.
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Fabio Favale
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