È lecito registrare e pubblicare online l’attività degli agenti di Polizia?

È lecito registrare e pubblicare online l’attività degli agenti di Polizia?

La registrazione e la pubblicazione di video che mostrano le forze dell’ordine durante lo svolgimento delle loro funzioni sono lecite?

Internet offre grandi possibilità comunicative a qualunque soggetto che, dotato di un semplice smartphone, può collegarsi con un numero indecifrabile di persone.

In questo contesto storico sempre più digitalizzato, l’informazione può essere fornita da chiunque, in qualunque momento e riguardare qualunque argomento.

L’informazione online non ha ancora totalmente sostituito quella televisiva, ma sta sicuramente invertendo la rotta della comunicazione imponendosi sempre più come strumento cardine per l’attuazione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero.

La rete è libera e in essa possono essere caricati contenuti di qualunque tipo: documenti, audio, video, foto e tanti altri.
Nel mezzo della lotta al Coronavirus (Covid-19) assistiamo tutti i giorni a numerose registrazioni audio-video provenienti da persone che riprendono le forze dell’ordine (dall’Arma dei carabinieri alla Polizia di stato) durante lo svolgimento delle loro funzioni.
Si lamenta una sanzione ingiusta, si chiede agli agenti di identificarsi ancor prima che i cittadini stessi si identifichino, si citano le normative più disparate per cercare di incutere timore negli agenti sperando in un trattamento più favorevole di quello che gli è, fino a quel momento, stato riservato.

In quest’articolo non entreremo nel merito delle questioni citate, perché anche se le forze dell’ordine hanno dimostrato, in quasi tutti i video che circolano in rete, tanta pazienza, collaborazione e comprensione, non si può fare un discorso valido in generale, perché ogni situazione presenta mille sfaccettature che la rendono unica dalle altre e anche perché non possediamo l’informazione in modo completo dato che non eravamo presenti fisicamente.

Ci limiteremo, invece, a capire se la registrazione e la successiva pubblicazione in rete delle forze dell’ordine durante lo svolgimento delle loro funzioni sono lecite oppure no.

La questione di recente è stata sottoposta al sindacato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con la sentenza del 14/2/2019 n. 345 ha chiarito alcuni dubbi.

Innanzitutto dobbiamo partire dalla direttiva U.E. n. 46 del 24/10/1995 che all’art. 2, lett. a) definisce il dato personale come una qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; è grazie a questa definizione che la Corte di Giustizia U.E. definisce dato personale anche la registrazione audio-visiva di un qualunque soggetto, comprese le forze dell’ordine, purché risulti riconoscibile nel contenuto in questione.

Chiarito che la videoripresa configura un dato personale, dall’art. 2, lett. b) della suddetta direttiva si evince che l’attività di registrazione e di pubblicazione di un dato personale di una persona identificabile costituisce trattamento di dati personali che necessita di regolamentazione e tutela; ragion per cui, in linea generale, tali attività si considerano vietate.

La disciplina contenuta nella direttiva, dunque,  è valida per qualunque persona compresi anche gli agenti delle forze dell’ordine che non possono essere sottratti alla tutela del trattamento dei loro dati personali.

Quando la registrazione e la pubblicazione sono consentite?

La Corte di Giustizia U.E. stabilisce che la registrazione di video che mostrano agenti delle forze dell’ordine durante lo svolgimento delle loro funzioni e la loro pubblicazione su di un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video sono lecite soltanto a scopi giornalistici.

Da tali video dunque deve evincersi che la registrazione e la pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee; circostanza che dovrà essere verificata dal giudice nazionale (1).

Se tali attività risulteranno essere compiute per motivi diversi da quello giornalistico saranno illecite.

Un giornalista nello svolgimento delle sue funzioni, quindi, può effettuare video-riprese e pubblicarle sul web, anche se riguardino l’attività svolta dalle forze dell’ordine.

Ad essere tutelata in tal senso non è tanto la professione “giornalista” ma il diritto all’informazione, ragion per cui anche un cittadino privato, non necessariamente giornalista, può comunque svolgere un’attività di tipo giornalistico che gli permetta di video-riprendere e pubblicare contenuti che mostrino le forze dell’ordine durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Ciò non significa che qualunque registrazione resa pubblica di dati personali relativi ad un soggetto identificabile si possa considerare giornalismo e dunque lecita.

E’ necessario che in tal modo vengano divulgate al pubblico informazioni, opinioni o idee e che quindi tale divulgazione sia di interesse pubblico, cioè comporti un dibattito nella collettività.

Se la registrazione e la pubblicazione non risultassero giustificate, cosa si rischierebbe?

Qualora la registrazione e la pubblicazione non rispettassero la finalità giornalistica, ma fossero rivolte a qualunque altro fine, ci troveremmo difronte ad un trattamento illecito di dati personali, per il quale la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni (2).

In più dobbiamo aggiungere che oltre alla sanzione penale, tale illecito avrà delle conseguenze civili.

Chi subirà la lesione del proprio diritto alla riservatezza potrà chiedere, infatti, il risarcimento del danno.

Nel caso particolare, ovviamente, l’agente che è stato registrato e poi pubblicato online dovrà dimostrare la sussistenza del danno subito che verrà successivamente accertato e quantificato da un giudice in base alla gravità della lesione inferta e alla serietà del danno da essa derivante (3).

Per concludere

Non possiamo avere criteri che ci permettano di affermare con certezza, in generale, che la registrazione e la pubblicazione di video ritraenti agenti delle forze dell’ordine durante lo svolgimento delle loro funzioni siano consentite oppure no.

Con tali attività effettivamente si invade la sfera privata altrui ed una tale invasione può essere giustificata se fatta con intenti giornalistici anche da persone che non sono professioniste del mestiere.

Risulta essere sempre necessario, dunque, valutare di volta in volta le finalità per cui si agisce.

Se la registrazione e la pubblicazione vengono fatte per fini diversi da quello giornalistico, non potranno considerarsi utili al dibattito pubblico e quindi saranno illecite. Se invece saranno indirizzate a formare o a contribuire a formare un utile dibattito tra il pubblico allora verranno considerate lecite.

 

 


(1) Corte giustizia UE sez. II – 14/02/2019, n. 345.
(2) Art. 167 del Codice della privacy.
(3) Cassazione civile sez. III, 15/07/2014, n.16133.

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