È legittimo il licenziamento per profitto dell’azienda?

È legittimo il licenziamento per profitto dell’azienda?

E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore motivato dall’azienda con l’intento di realizzare “un’organizzazione più conveniente per un incremento del profitto”? La risposta è sì ed è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016.

La Cassazione, con la suddetta pronuncia, è intervenuta su un caso di licenziamento in tronco di un dipendente, per giustificato motivo oggettivo, avvenuto nel 2013.

Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi dell’azienda ritenendo legittimo il licenziamento in quanto “effettivamente motivato dall’esigenza tecnica di rendere più snella la c.d. catena di comando e quindi la gestione aziendale”. Mentre, la Corte di Appello di Firenze, dichiarava risolto il rapporto di lavoro, ed ordinava alla società di corrispondere all’ex dipendente 15 mensilità, poiché non reputava “sufficiente la dimostrazione dell’effettività della riorganizzazione”, in quanto non riconosceva un valido motivo oggettivo di licenziamento risultando ogni riassetto dell’impresa  “motivato soltanto dalla riduzione dei costi e, quindi, dal mero incremento del profitto”.

Le due contrapposte e summenzionate sentenze evidenziano gli orientamenti espressi negli anni dalla Suprema Corte e rispettivamente: quello, maggioritario, configura il licenziamento come extrema ratio, l’altro più liberalizzante, secondo il quale non è necessaria una congiuntura sfavorevole perché il datore di lavoro possa licenziare.

In particolare, nel caso di specie, i giudici di Cassazione, hanno aderito al secondo orientamento, ribaltando la decisione della Corte di Appello di Firenze, e confermando così la prima sentenza di legittimità circa licenziamento de quo.

Dunque, con la sentenza in oggetto, i giudici hanno accolto le tesi dei legali dell’impresa, che, con riferimento all’articolo 41 della Costituzione, hanno espresso il principio secondo cui “la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità e sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”.

In sostanza, secondo la Cassazione non è necessario essere in presenza di una crisi aziendale, dovuta ad es. ad un calo di fatturato, per procedere ad un licenziamento, ma ciò può accadere anche per migliorare l’efficienza di un’impresa o per la soppressione di una posizione od anche per adeguarsi alle nuove tecnologie.

Il giudice, quindi, non può “sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa” sostituendosi di fatto all’imprenditore, che in questo modo è libero di licenziare “per ragioni inerenti all’attività produttiva”, ma egli dovrà verificare sia l’effettiva ragione presentata dall’azienda per giustificare il licenziamento per motivi di riorganizzazione, che il nesso di causalità tra i due eventi.

Il ragionamento logico – giuridico da cui origina la suddetta decisione dei giudici di Cassazione muove, innanzitutto, dall’interpretazione letterale dell’art. 3 della L. n. 604 del 1966, secondo cui “il licenziamento per giustificato motivo… è determinato… da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.

Orbene, è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, tra le quali vanno incluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d’impresa.

I giudici rilevano, altresì, che al caso di specie debba applicarsi l’articolo 30, comma 1, della legge 183 del 2010 (Collegato lavoro), secondo cui “in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie del lavoro privato e pubblico contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di (…) recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”.  A ciò si aggiunge con l’art. 1, co. 43, della L. n. 92 del 2012 che “ l’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto”.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici hanno cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze ed hanno emanato il seguente principio di diritto: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604 del 1966,  l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore”.


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