Ė opera dell’ingegno l’invenzione dello chef?

Ė opera dell’ingegno l’invenzione dello chef?

E’ possibile brevettare nuove pietanze, alimenti, ricette? L’opera creativa dello chef puo’ rientrare nel novero delle opere dell’ingegno protette ai sensi dell’art. 45 del codice della proprieta’ industriale?

Il codice della proprieta’ industriale in materia stabilisce che <<Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione,le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale>>.

Il cuoco, come qualsiasi inventore, puo’ brevettare una ricetta?

A norma dell’articolo succitato, l’invenzione deve essere nuova, implicare un’attività inventiva ed avere un’applicazione industriale.

Il prodotto ottenuto, potrà essere brevettato a condizione che sia nuovo ed inventivo e che produca un “effetto tecnico”. Non sarà quindi sufficiente cambiare un ingrediente con un altro al solo fine di ottenere un sapore diverso ma occorrerà che, attraverso il cambiamento del processo di lavorazione o la sostituzione di ingredienti, venga risolto un problema tecnico che potrebbe essere quello di ridurre l’importo calorico, ridurre i tempi di cottura, migliorare la conservazione di un alimento o la sua digeribilità.

Come noto, nel 1941 è entrata in vigore la legge 633, legge sul Diritto d’autore. All’epoca il Legislatore non inserì nell’elenco di cui all’art 1 e 2 le “ricette di cucina”; era, infatti, impensabile che una ricetta potesse rientrare tra le “opere” che notoriamente appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia.

Si tratta, però, di una teoria contrastata da parte della dottrina, pur non maggioritaria, che definisce l’elenco come non tassativo. Inoltre sul punto piu’ volte è intervenuta la giurisprudenza che, seppur nega la protezione delle idee semplici, ha da sempre riconosciuto la massima tutela alle idee cosiddette “elaborate”, tra le quali la ricetta potrebbe essere annoverata (Trib. di Roma, 06.07.1999).

Pur non volendo considerare la “ricetta” in quanto tale, è però innegabile che ad essere tutelabile potrebbe essere più semplicemente la sua espressione formale e letteraria, ossia il suo testo, il modo cioè in cui è stata scritta: un testo originale di una preparazione, un ricettario scritto in modo creativo. Lo stesso vale anche per il video di una preparazione.

La questione ha avuto una risoluzione ed un risvolto pratico nella recente sentenza del tribunale di Milano n. 9763 del 2013 con la quale è stata definita la controversia tra un gastronomo, appassionato di cucina e di salumi, ed una autrice/editrice, la quale aveva ben pensato di inserire nel proprio libro di cucina prossimo alla edizione, una serie di ricette che erano state pubblicate anteriormente su internet dallo chef/degustatore.

Il gastronomo citò in giudizio l’autrice del libro, chiedendo l’eliminazione dal libro delle parti relative alla realizzazione dei predetti salumi, al contempo instando per il risarcimento del danno.

Le argomentazioni della controparte riguardavano l’impossibilita’ di accordare la protezione del diritto d’autore ad un ricettario gastronomico in quanto avente ad oggetto meri procedimenti di produzione ben conosciuti alla collettivita’.

Il nodo gordiano della questione era di stabilire se la ricetta potesse concretare un’opera creativa. Ebbene, il Tribunale milanese ha dato ragione al gastronomo, seppur rilevando che l’oggetto della protezione non debba estendersi al contenuto in quanto tale, ma alla forma espressiva delle ricette.

Secondo i giudici milanesi, ciò che determina l’originalità delle ricette è il risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti. Quindi, sussiste un’opera proteggibile quando l’autore non si sia limitato ad esporre in modo schematico gli elementi noti, bensì abbia proceduto ad una rielaborazione, anche critica, dei suddetti elementi.

In secondo luogo, il Tribunale ha accertato che i testi tratti dal sito web erano stati, quasi integralmente, riportati all’interno del libro, concretando ciò gli elementi costituitivi della contraffazione.

Più precisamente, l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, <<mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo>> (Cass. 20925/05).

Alla luce delle suesposte ragioni, pertanto, il Tribunale ha concesso il provvedimento inibitorio richiesto dall’attore ed ha, altresì, condannato i convenuti in solido al risarcimento dei danni.


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Giusy Pasquariello

Dott.essa Pasquariello Giuseppina, laureata in Giurisprudenza presso Universita' degli studi di Salerno. Praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo.

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