E’ possibile adottare un maggiorenne?
Pur essendo poco conosciuta, l’adozione del maggiorenne è uno strumento di cui sempre più persone si avvalgono per soddisfare alcune peculiari esigenze. Chi sono i soggetti che decidono di adottare un maggiorenne? Può trattarsi di un soggetto bisognoso di cure, come una persona anziana o con disabilità, o di persona senza figli, che esprime il desiderio o l’interesse di trasmettere il nome di famiglia o il proprio patrimonio all’adottando.
L’adozione del maggiorenne richiede la sussistenza di alcuni presupposti: a) l’adottante deve aver compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando; b) è necessario il consenso dell’adottante, dell’adottando e dei suoi genitori, nonché dei loro coniugi.
Se colui che adotta è coniugato, il coniuge deve prestare il consenso, ma non è a sua volta obbligato a procedere all’adozione. In caso di rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse del maggiorenne, il Tribunale può comunque autorizzare l’adozione.
L’adozione del maggiorenne si caratterizza e distingue dall’adozione dei minori di età per il fatto che attribuisce all’adottato lo status di figlio adottivo in aggiunta allo status di figlio derivante dalla filiazione di sangue. Ciò significa che coesiste un duplice status filiationis e che non vi è alcuna estinzione dei rapporti con la famiglia originaria. Difatti, l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine. In particolare, conserva la qualità di legittimario e di successore legittimo nei confronti dei genitori nonché dei parenti. Allo stesso modo, i genitori dell’adottato conservano la qualità di eredi nei confronti del figlio.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Egli acquista, altresì, i diritti successori nei confronti dell’adottante in quanto la sua posizione è integralmente equiparata a quella del figlio legittimo. L’adozione non determina l’instaurazione di alcun vincolo giuridico tra l’adottante e la famiglia dell’adottato e, per evitare adozioni interessate, l’adottante non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.
Qual è l’iter da seguire per adottare un maggiorenne? In primis, va presentata domanda di adozione al Presidente del Tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza. Il Tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica che tutte le condizioni di legge siano state rispettate e se l’adozione è nell’interesse dell’adottando. Sentito il parere del Pubblico Ministero, il Tribunale emette una sentenza con cui decide di far luogo o meno all’adozione. La sentenza può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello dall’adottante, dall’adottato e dal PM entro 30 giorni dalla comunicazione. La cancelleria, divenuta definitiva la sentenza, decorsi 30 giorni dall’ultima comunicazione alle parti, trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato civile per le relative annotazioni a margine dell’atto di nascita.
Dopo aver brevemente delineato la ratio dell’istituto, le conseguenze ad esso annesse, le modalità di proposizione della relativa domanda e l’iter procedimentale dinanzi al Tribunale, un ultimo aspetto merita menzione nell’analisi dell’adozione del maggiorenne, quello della sua revoca. E’, difatti, possibile procedere alla revoca dell’adozione del maggiorenne al ricorrere di due ipotesi: a) per indegnità dell’adottato, quando questi abbia attentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti ovvero si sia reso colpevole verso di loro di un delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni; b) per indegnità dell’adottante, quando questi abbia attentato alla vita dell’adottante, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti.
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Martina Masciotra
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