È reato filmare la vicina nuda?
Come viene giudicata la condotta di chi filma e fotografa la vicina di casa mentre fa la doccia senza tende?
A fare chiarezza su questo punto ci ha pensato la Cassazione con la sentenza n° 372/2019 depositata l’8 Gennaio 2019.
La vicenda
Tizio fotografa e filma Caia, la sua vicina di casa, mentre è nuda e intenta a uscire dalla doccia, nel bagno della casa della madre.
Caia denuncia Tizio alle autorità competenti e viene appurata la sua responsabilità, in primo e in secondo grado, in relazione all’art. 615-bis, comma 1, c.p..
Tizio, però, ricorre in Cassazione lamentando la violazione ed erronea applicazione dell’art.615-bis c.p. poiché la Corte Territoriale non aveva adeguatamente considerato che la sua casa è di fronte a quella di Caia e che quest’ultima si è mostrata nuda pur sapendo che la sua abitazione era sprovvista di tende.
La decisione
La Cassazione ha giudicato fondato il ricorso di Tizio in relazione al reato per interferenze illecite nella vita privata.
I giudici hanno stabilito che è esclusa la configurabilità del reato all’art. 615-bis c.p. dopo aver verificato l’adiacenza degli appartamenti di Tizio e Caia, la mancanza di tende alle finestre nell’abitazione della madre di quest’ultima e l’assenza di accorgimenti particolari, da parte dell’imputato, per filmare e fotografare la parte offesa.
L’art 615-bis c.p. prevede che “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614”; quindi non è sufficiente che la condotta riguardi atti svolti nei luoghi indicati all’art. 614 c.p. (come l’abitazione) ma occorre che la condotta sia posta indebitamente: ossia deve essere in grado di superare gli eventuali accorgimenti che sono stati posti in essere per difendere l’intimità.
L’imputato, nel caso in esame, non si è procurato indebitamente le immagini, utilizzando particolari espedienti, ma è riuscito a riprendere la vicina con facilità poiché, quest’ultima, non ha posto nessun accorgimento (come tende o chiusura della saracinesca) per impedire a terzi di poterla guardare.
I giudici della Suprema Corte hanno concluso affermando che “se, dunque,l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa, come nel caso in esame, essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio”.
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Sabrina Birtolo
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