È risarcibile il “danno da matrimonio rovinato” per l’assenza ingiustificata della band
Con la sent. n. 5069/2021 il Giudice di Pace di Milano ha riconosciuto la risarcibilitа del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento contrattuale dell’impresa incaricata di fornire il servizio musicale per il matrimonio degli attori.
In particolare, il Giudice – una volta accertato che l’inadempimento non è stato determinato da impossibilitа della prestazione derivante da causa non imputabile al convenuto – ha riconosciuto l’esistenza del c.d. danno da matrimonio rovinato nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine e finanche alla reputazione.
Nella motivazione della sentenza in commento si legge, infatti, che gli sposi hanno diritto di ottenere l’integrale ristoro del danno non patrimoniale subito, “soprattutto alla luce dell’importanza sociale riconosciuta alla cerimonia e all’interesse non patrimoniale sotteso al contratto di conferimento del servizio musicale per tale evento, diretto al soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 della Costituzione”.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno subito dagli sposi, il giudice milanese ha affermato che si deve tenere conto del turbamento patito in un giorno – come quello delle nozze – unico e irripetibile, giungendo quindi a liquidarlo, con valutazione equitativa, in una somma pari a circa dieci volte il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio musicale poi non effettuato.
In una materia dove non sono molti i precedenti giurisprudenziali, il Giudice di Pace di Milano ha dunque sostenuto la tesi per cui l’interesse a fruire di servizi correttamente svolti nel giorno delle proprie nozze è un interesse riconducibile a diritti fondamentali della persona che, in quanto tali, sono costituzionalmente tutelati. Ne deriva che la lesione di detto interesse non patrimoniale è suscettibile di dar luogo – almeno secondo il giudice milanese – ad un cospicuo risarcimento.
Va peraltro precisato che in casi assimilabili a quello in commento la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto una tesi diametralmente opposta a quella accolta dal Giudice di Pace di Milano. In particolare, in tema di inadempimento consistente nella mancata consegna del servizio fotografico commissionato per il matrimonio, la Corte di Cassazione ha in talune occasioni affermato il principio per cui “il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale” (così Cass. civ., sez. III, n. 13370/2018) e, dunque, non sarebbe un diritto idoneo ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale.
Non ci resta, dunque, che attendere future, eventuali, statuizioni in materia che possano consolidare l’uno o l’altro indirizzo, così da addivenire – per quanto possibile – a quella “certezza del diritto” che, purtroppo, sempre più spesso difetta nel nostro ordinamento.
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Avv. Michael Costantini
Avvocato con Studio in Pisa, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.
Esercito la professione forense con particolare riferimento al settore del diritto civile, ed in specie con riguardo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, alle procedure esecutive, alla contrattualistica, nonché al diritto delle nuove tecnologie.
Attraverso mirate attività di formazione e mediante la concreta esperienza professionale ho maturato specifiche competenze nella contrattualistica informatica, nella materia del diritto d’autore e proprietà industriale, oltre che nella materia del diritto vitivinicolo.
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