È risarcibile il danno psico-fisico patito a seguito di lite in assemblea
Una signora conveniva in giudizio altro condomino, per sentirlo condannare al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di una aggressione ai danni della stessa nel corso di una assemblea condominiale; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1198/22, ha accolto la domanda.
I fatti di causa ed il precedente giudiziario. In occasione di un’assemblea di condominio ove entrambi risiedevano, l’attrice veniva colpita al volto dal convenuto con un pugno che le procurava un trauma facciale con frattura delle ossa nasali. La sentenza penale conseguente alla denuncia-querela proposta – confermata anche in appello – aveva ritenuto colpevole l’odierno convenuto, ai sensi degli articoli 582, 585, 576 n.1 Codice Penale, per aver cagionato all’attrice lesioni consistite in un trauma al volto, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile. L’istruttoria svolta aveva comprovato che del tutto imprevedibilmente e ingiustificatamente, il convenuto aveva colpito con violenza il viso dell’attrice che aveva riportato anche conseguenti reazioni d’ansia prolungata stabilizzata in modo residuale; risultava accertato anche nel giudizio civile che il convenuto fosse stato responsabile dell’aggressione fisica ai danni dall’attrice.
La valutazione del danno. La perizia effettuata aveva riconosciuto un’inabilità temporanea parziale al 75% di 25 giorni, un’Inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni ed un’inabilità temporanea parziale al 20% di 90 giorni con sussistenza di postumi permanenti conseguenti all’evento lesivo delineanti una riduzione dell’efficienza psicofisica della persona nella misura del 5%. La quantificazione in via equitativa, pur con l’ausilio delle Tabelle Milanesi “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del coso concreto” (Corte di Cassazione Civile n. 12408/2011). Per tale ragione, l’entità degli importi previsto dalle Tabelle Milanesi è stata personalizzata perché il caso concreto presentava peculiarità che richiedevano di discostarsi, in aumento, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero- al più- integrano gli estremi di un reato colposo.
La condanna in denaro. Nel caso di specie, vi era stata, infatti, una significativa intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi di monitoraggio da parte dell’Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Per tale ragione, si è proceduto ad una adeguata personalizzazione del danno biologico a fronte dell’accertata commissione di reati dolosi, come per l’appunto le lesioni personali, che hanno causato una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima. In definitiva, tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi del 2021, nonché delle risultanze della C.T.U medico-legale, delle spese mediche affrontate, il Tribunale ha liquidato, quale risarcimento danno, un totale di € 19.273.00, oltre al totale rimborso delle spese legali della causa civile.
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