ECRIS: il casellario giudiziale europeo
Casellario giudiziale europeo: cos’è l’ECRIS e come nasce
Con l’acronimo ECRIS si intende il sistema informativo del casellario giudiziale europeo, istituito nel 2012, per consentire lo scambio di informazioni tra gli Uffici dei casellari di ciascuno degli Stati europei.
Nel dettaglio, ad essere oggetto di scambio, per via elettronica, sono le informazioni contenute nei registri nazionali dei casellari giudiziari. A giovarne sono i giudici, i pubblici ministeri e le autorità amministrative competenti che con più facilità possono accedere alle informazioni sui precedenti penali di qualsiasi cittadino dell’UE (o anche extraeuropeo che abbia risieduto in Europa), indipendentemente dallo Stato membro in cui ha subito la condanna.
Ad essere connessi sono quasi tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione di Malta, Portogallo e Slovenia.
I principi sui quali si fonda l’ECRIS possono essere riepilogati come segue:
– architettura informatica decentralizzata, ovvero le informazioni giudiziarie inerenti i reati sono conservate in banche dati nazionali dello Stato membro e sono oggetto di scambio tra le autorità centrali degli Stati, previa richiesta, in forma elettronica;
– a gestire tutte le sentenze di condanna emesse a carico di una persona è lo Stato membro di cittadinanza dell’autore del reato, il quale è tenuto a conservare ed aggiornare le informazioni e trasmetterle agli altri Stati, laddove lo richiedano;
– lo Stato europeo che condanna un cittadino di altro Stato è tenuto a trasmettere le informazioni immediatamente allo stato di cittadinanza dell’autore;
– le informazioni circa le pene applicate sono rese in via elettronica, mediante un formulario europeo standardizzato.
Conformemente alla decisione quadro europea 2009/315/JAI del Consiglio europeo e delle legislazioni nazionali, è consentito lo scambio delle informazioni estratte dal casellario giudiziario anche per scopi diversi dal processo penale.
Casellario giudiziale europeo: come richiederlo e i costi
La richiesta all’ufficio locale del casellario giudiziale europeo, sito presso ogni Procura della Repubblica, sia per i certificati generali, penali o civili, può essere presentata dall’interessato o da una persona munita di delega, personalmente o mediante posta.
Ad essere richiesto, all’atto della presentazione della domanda, è un documento di identità o passaporto in corso di validità. I cittadini extracomunitari se sprovvisti di passaporto dovranno presentare copia del permesso di soggiorno.
Il certificato, una volta rilasciato, ha validità 6 mesi.
I costi sono i seguenti:
– € 3,87 per i diritti di certificato;
– € 16,00 per bollo (1 marca per ogni due pagine).
Nel caso in cui si dovesse richiedere il rilascio con urgenza, ovvero con consegna nello stesso giorno della richiesta, si dovranno pagare in aggiunta € 3,87.
In presenza di specifici casi il rilascio è esente da costi. Trattasi, nel dettaglio, di quando il certificato deve essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori, nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, nei procedimenti ove l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio o per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario.
Casellario giudiziale europeo: cosa puoi scoprire?
Il sistema ECRIS consente:
– all’autorità giudiziaria italiana procedente nei confronti di un soggetto, di accedere alle informazioni relative ai procedimenti penali a carico di un cittadino italiano, europeo o extracomunitario;
– all’autorità giudiziaria di ciascun Paese membro, nei procedimenti penali a carico di un cittadino italiano, di ottenere l’accesso alle banche dati del Casellario italiano, al fine di conoscere: 1) le sentenze penali di condanna emesse in Italia; 2) le sentenze definitive emesse, eventualmente, a carico di quel cittadino dalle autorità giudiziarie di altri Paesi membri;
– alla PA italiana di richiedere, all’ufficio locale del casellario: 1) il certificato penale del casellario europeo nei confronti del cittadino italiano; 2) l’informazione, con valore legale, delle condanne emesse in Europa nei confronti di un cittadino di altro Stato dell’UE;
– alla persona interessata di richiedere, presso l’ufficio locale del casellario: 1) il proprio certificato penale europeo; 2) l’informazione, con valore legale, se cittadino di un Paese dell’UE, delle condanne pronunciate in Europa, nei propri confronti.
Casellario giudiziale europeo: cosa è cambiato con la riforma del sistema ECRIS?
Se per un verso l’ECRIS rappresenta un sistema pratico e funzionale che consente allo Stato membro di cittadinanza di un determinato soggetto di acquisire informazioni circa le condanne a suo carico ma, allo stesso tempo, non è in grado di offrire altrettanto efficiente servizio rispetto ai cittadini di Paesi terzi.
Invero, non esistendo un archivio generale, per ottenere informazioni circa le condanne riportate da cittadini di Paesi terzi si è costretti a consultare gli archivi informatici di ciascuno Stato membro.
In virtù dell’evidente lacuna, la Commissione europea ha pensato bene di adottare una proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI introducendo una proposta complementare di regolamento, per istituire un sistema centralizzato che consenta di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi e apolidi.
Il nuovo sistema ECRIS-TCN, che sarà gestito dall’Agenzia europea sulla sicurezza (EU-LISA) e, una volta istituito, consentirà la raccolta dei dati di identità di tutti i cittadini di Paesi terzi che abbiano subito condanne penali in un qualsiasi Stato dell’UE.
Le proposte di direttiva e di regolamento, però, sono ancora in fase di negoziazione, adattamento e approvazione.
Giova rilevare, altresì, che con circolare del 5 aprile 2018, il Ministero della Giustizia italiano ha reso noto l’avvio della seconda fase del Servizio Informatico del Casellario, il quale consentirà agli ufficio locali del casellario di rilasciare, oltre al certificato del casellario giudiziale europeo e alle informazioni sui precedenti penali per il difensore (art. 22 d.P.R. n. 313/2002):
– il certificato del casellario giudiziale europeo;
– l’informazione circa i precedenti penali di un cittadino di altro Stato membro;
Inoltre l’ufficio del casellario centrale provvederà a «garantire l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale europeo ai sensi dell’art. 28-bis, comma 3, d.P.R. n. 313/2002, quando viene richiesto dalla pubblica amministrazione di altro Stato membro dell’Unione europea, in ordine a un cittadino italiano».
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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