Effetti della trasformazione societaria sul contratto preliminare di vendita

Effetti della trasformazione societaria sul contratto preliminare di vendita

Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 20 maggio 2021, n. 13772

1. La vicenda. L’Ordinanza in commento involge il tema della trasformazione societaria e della variazione del regime di responsabilità dei soci.

In particolare, la questione prende avvio dalla stipulazione di un contratto preliminare di vendita con una società in nome collettivo ed avente ad oggetto un immobile, il quale dopo la stipula si scopriva gravato a vario titolo da posizioni pregiudizievoli.

Contestata la violazione dell’art. 9 del preliminare, recante le garanzie del venditore sulla piena ed assoluta proprietà e libertà del bene, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i promissari acquirenti ottenevano un provvedimento di condanna efficace sia nei confronti degli ex soci della Società, sia nei confronti della stessa, che nel frattempo si era convertita in s.r.l..

Proposto appello, la Corte territoriale confermava la Sentenza adducendo che, seppur gli eventi pregiudizievoli rilevanti si fossero formati dopo la trasformazione della Società, i promissari acquirenti non ne furono informati secondo il disposto dell’art. 2500 quinquies c.c. a mezzo raccomandata a.r., impedendo di fatto la liberazione dei soci illimitatamente responsabili.

Quanto alla circostanza che i già menzionati pagamenti fossero stati intestati direttamente alla s.r.l., e non più alla s.n.c., il Collegio sostiene che questo evento non è sufficiente ad integrare una presunzione di conoscenza atteso che la legge non ammette mezzi diversi dalla comunicazione e che comunque il pagamento non manifestava la volontà di liberare i soci della s.n.c.[1].

Successivamente, un ex Socio ricorreva per Cassazione continuando a sostenere che ad egli non fosse ascrivibile forma alcuna di responsabilità poiché i conclamati eventi, che avevano determinato l’impossibilità di eseguire il contratto, si erano verificati in data successiva all’evoluzione della struttura societaria.

2. La decisione. Gli Ermellini hanno ribadito che la nuova disciplina introdotta con la riforma del 2003, agli artt. 2500 e ss. del Codice civile, si riferisce alle obbligazioni sorte prima della trasformazione, ovvero al tempo di formazione del titolo su cui le stesse si sorreggono e non dicerto quando divengono esigibili.

Invero, nel caso delle obbligazioni ex contractu tale momento coincide proprio con la conclusione del negozio (cfr. Cass., 18 novembre 2013, n. 25846).

Dunque, secondo la Suprema Corte, l’obbligazione di assicurare la piena e libera disponibilità dell’immobile promesso in vendita fino alla stipula del definitivo trova la sua radice causale e il suo titolo nella clausola dell’art. 9 del contratto preliminare, pacificamente stipulato in epoca precedente al dispiegarsi della vicenda trasformativa.[2]

“Il manifestarsi di una «posizione pregiudizievole» non fa, di conseguenza, che manifestare la compiuta violazione dell’obbligo in questione”.

Il secondo tema in esame riguarda invece la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per mezzo del consenso del creditore ex art. 2500 quinquies c.c., dalle obbligazioni sorte in epoca anteriore alla trasformazione.

Ebbene, il ricorrente continuava a sostenere la putativa conoscenza da parte dei promissari dell’avvenuta variazione sociale, reiterando quanto sostenuto in secondo grado in ordine all’indicazione della “Società s.r.l.” quale destinatario degli acconti.

In particolare, una qualche comunicazione non poteva non esserci stata, a detta del Socio, con la conseguenza che dalla mancata dichiarazione di dissenso alla liberazione dalla responsabilità solidale degli ex soci, si doveva per forza presumere il consenso degli acquirenti alla variazione del regime responsoriale.

Anche con riferimento a tale circostanza, la Corte ne evidenzia l’infondatezza partendo dall’assunto che “la «liberazione» dei soci illimitatamente responsabili, che risulta prevista nella norma dell’art. 2500 quinquies cod. civ. (come possibile interruzione della regola base della permanenza di responsabilità), si atteggia propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell’art. 1236 cod. civ.): come rinuncia, ancor più precisamente, alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo (sul tema cfr. la recente decisione di Cass., 20 gennaio 2021, n. 979).

Sul punto, la legge ammette solo due modalità costitutive, ovvero da un lato la remissione del credito (sub specie, di rinuncia alla garanzia personale che assiste il diritto; cfr. norma dell’art. 1238 cod. civ.) che per costante giurisprudenza si indica «quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore»; pur non essendo soggetta a «particolari requisiti di forma», la remissione «non può comunque presumersi…» (per tutti questi aspetti cfr. la recente Cass., 22 maggio 2020, n. 9464)[3].

Dall’altro lato, la possibilità accordata dall’art. 2500 quinquies, 2 co. c.c., il quale rappresenta ugualmente un atto negoziale del creditore che si sostanzia in un particolare percorso di manifestazione della volontà abdicativa di quest’ultimo, attraverso un “silenzio” che potremmo definire informato poiché preceduto dalla comunicazione della variazione del regime societario (in dottrina, si parla anche, in proposito, di «procedimento di liberazione» dalla responsabilità; cfr. Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, che sotto il profilo strutturale vi ravvisa la presenza di un apposito «interpello, con il quale si assegna al creditore uno spatium deliberandi»).

“Ne segue che può aversi un consenso liberatorio «presunto» solo nel caso di rigoroso rispetto del percorso normativo che risulta stabilito dalla norma. Così, in particolare, la comunicazione, se può provenire tanto dalla società, quanto da uno dei suoi soci, deve avere come oggetto specifico e proprio la trasformazione della società e dev’essere indirizzata ai singoli creditori”

Per essere efficace, si ripete, la comunicazione deve «contenere la notizia circostanziata della deliberazione di trasformazione, nonché dell’intenzione dei soci di liberarsi dalla responsabilità illimitata» per le obbligazioni precedenti e deve essere trasmessa con un mezzo che in ogni caso garantisca la dimostrazione dell’avvenuto ricevimento, ne sia cioè prova pronta e liquida (sul punto cfr. Cass., 29 dicembre 2020, n. 29745).

3. Brevi considerazioni. Ciò posto, gli Ermellini escludono ogni valore legale alla conoscenza che il creditore abbia ottenuto al difuori dei parametri fin qui esposti, ivi compresa quella che in via incidentale e indiretta venga a derivare da atti della società, in corso di trasformazione o a trasformazione completata, ovvero da uno dei soci della medesima (sul tema v. anche Cass. 3 aprile 2008, n. 8530).

Concludendo, dunque, la variazione della struttura societaria e del conseguente regime di responsabilità possono di certo compromettere la stabilità di un rapporto negoziale sorto in epoca anteriore, ma il Legislatore non ha sprovvisto di tutela i soggetti coinvolti e potenzialmente pregiudicabili, garantendo poteri di intervento e la permanenza del sistema di diritto esistente al momento della stipula del contrato.

Sul punto, può sempre suggerirsi l’inserimento di una procedura di indennizzo che consenta ai promissari acquirenti di ottenere in tempi brevi un risarcimento per la violazione delle disposizioni contrattuali nonché, prevedere sempre in contratto una clausola di lock up che impedisca ai soci di cambiare la struttura societaria nel periodo intercorrente tra signing e closing.

 

 

 

 


[1] Secondo la Corte d’Appello, può ritenersi sufficiente qualsiasi forma di comunicazione, che permetta di provare l’avvenuto ricevimento (come la posta certificata), nonché una notizia sommaria dell’avvenuta trasformazione, tuttavia nel caso specifico è pacifico che nessun tipo di comunicazione era stata inviata agli acquirenti.
[2] Nella specie concreta, la clausola dell’art. 9 del preliminare viene più precisamente a delineare un «impegno di garanzia» a carico del (promittente) alienante, che appunto è inteso ad assicurare al (promittente) acquirente il risultato oggettivo della piena e libera disponibilità dell’immobile di cui al trasferimento (su questa «categoria» di obbligazioni v., di recente, la pronuncia di Cass., 15 ottobre 2020, n. 22429)
[3] La giurisprudenza ritiene che la remissione possa essere frutto anche di un comportamento concludente, ma è tuttavia «indispensabile che la volontà abdicativa risulta una serie di circostanze significative e inequivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito», sempre Cass., 22 maggio 2020, n. 9464.

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Giuseppe Angiulli

Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari con il voto di 110L e sono abilitato all'esercizio della professione di Avvocato. La mia formazione comprende i principali istituti di diritto civile, processuale e commerciale e durante il praticantato mi sono occupato di diritto bancario e finanziario. Adesso mi occupo principalmente di Corporate, M&A ed operazioni straordinarie.

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