Effetti doganali della Brexit sullo scambio delle merci
Fino alla fine del 2020 la normativa e le procedure UE sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito, di fatto dunque fino a tale data, nulla cambia per cittadini e merci (come affermato in una nota del 29 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Dogane).
Alla scadenza di tale periodo, dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea.
Ciò significa che il Regno unito, verrà a quel punto considerato Paese terzo e che alle merci verranno applicati i dazi previsti, dagli accordi WTO ai quali il Regno Unito dovrà partecipare.
In alternativa a questa prospettazione, sarà possibile che si addivenga a degli specifici accordi con l’Ue come avviene per altri Paesi terzi e che si disciplinino gli scambi di merci con modalità differenti e dettagliate da definirsi caso per caso ed in deroga alla normativa solitamente applicabile. Due dei Paesi che vantano questi accordi differenti con l’Unione Europea sono la Turchia e la Svizzera (accordo di libero scambio del 1972).
In caso di mancati accordi, e qualora il Regno Unito non sottoscrivesse condizioni che possano mitigare la netta fuoriuscita dal mercato unico e dall’unione doganale, le merci scambiate tra l’UE e il Regno Unito non potranno più circolare liberamente e saranno equiparate alle merci importate da territori extra-UE con tutte le conseguenze drastiche del caso.
Di seguito brevemente si riportano le più rilevanti:
Dazi doganali: in assenza di accordi differenti con l’uscita definitiva dal mercato di libero scambio, con il Regno Unito verrà applicato il dazio pieno da tariffa doganale, ora ridotto proprio tramite gli accordi UE, con conseguente aumento del prezzo delle merci acquistate e scambiate.
Accordi di libero scambio: la Brexit, dopo il 31 gennaio 2020 vedrà l’uscita del Regno Unito da tali Accordi ed alla conseguente rinegoziazione di qualunque accordo con i Paesi terzi. Chi ne risentirà saranno in particolare le aziende del territorio dell’Unione Europea che ad oggi hanno notevoli scambi di merci con il Regno Unito e che dovranno riadattarsi a nuove condizioni sia economiche che fiscali.
Attività doganali: l’UE, con il mercato libero, ha dato origine ad un sistema semplificato di scambi, agevolando e snellendo le procedure doganali. Con l’uscita del Regno Unito dall’Ue, qualunque scambio di merci sarà soggetto, alle nuove norme e misure che verranno decise dal Regno Unito stesso. Di conseguenza chi opererà oltre Manica, dovrà adattare le proprie procedure alle nuove norme, con conseguente peggioramento di oneri burocratici e amministrativi.
Autorizzazioni e registrazioni: oltre agli aspetti fiscali, l’unione doganale regolamenta anche misure non fiscali come autorizzazioni, registrazioni, ecc. e snellisce determinate procedure proprio per agevolare il libero scambio intra UE. Con l’uscita dal libero scambio tali meccanismi burocratici verranno nuovamente applicati al Regno Unito, rendendo di fatto più farraginosi gli scambi.
In questo complesso panorama, è dunque auspicabile che si riesca ad addivenire a nuovi accordi che permettano una gestione disciplinata dell’uscita dallo spazio doganale.
In ogni caso sarà utile e fondamentale predisporre tutte le strumentazioni adeguate per fronteggiare l’eventualità che tali accordi non si realizzino al fine di prepararsi a qualunque scenario possibile!
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avv. Silvia Panzeri
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