Efficacia civile della sentenza ecclesiastica: si alla revoca dell’assegno di mantenimento
La Suprema Corte con un’ordinanza dell’11 maggio scorso (n. 11553) ha affrontato una questione alquanto interessante: quella del rapporto tra la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità di un matrimonio e la possibile revoca da parte di quest’ultima dei provvedimenti economici stabiliti in sede di separazione personale. Può’ la sentenza ecclesiastica che ha acquisito efficacia civile attraverso il procedimento di delibazione travolgere l’assegno di separazione? Alla quaestio, la Cassazione ha dato risposta positiva. Vediamo nel dettaglio
Il ricorrente aveva chiesto, a seguito della delibazione della sentenza canonica di nullità, la revoca ex art. 710 c.p.c. del proprio obbligo a corrispondere l’assegno, poichè avendo acquisito efficacia civile la sentenza ecclesiastica, era oramai venuto meno il vincolo coniugale.
La domanda accolta in primo grado, fu riformata in sede di gravame, poiché la Corte d’Appello partenopea aveva rilevato che non è possibile che la sentenza ecclesiastica delibata possa travolgere il giudicato formatosi sia in sede di corresponsione dell’assegno divorzile che quello di mantenimento. E qui sta l’errore.
Infatti, come sottolinea la Cassazione, il problema non risiede nell’autonomia tra le due giurisdizioni, ma se la sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica che ha acquisito autorità di cosa giudicata tra le parti faccia venir meno i provvedimenti economici provvisori contenuti nella sentenza di separazione personale, ovvero l’assegno di mantenimento riconosciuto ad uno degli ex coniugi.
Nulla quaestio quando vi è un giudizio di divorzio che non ha alcuna pregiudizialità con il giudizio canonico, del tutto autonomo e sfociante in decisioni di natura diverse, con finalità e presupposti differenti. Infatti, osserva la Corte: “dinanzi al giudice del divorzio, in difetto di specifica eccezione sul punto, non si ha statuizione riguardo alla validità del matrimonio, con la conseguenza che il provvedimento che ne dichiara la cessazione degli effetti civili lascia impregiudicata detta questione”. Ed ancora: “relativamente ai capi del provvedimento di divorzio contenenti statuizioni di natura economica, debba essere applicata la regola secondo cui, una volta accertata con sentenza passata in cosa giudicata la spettanza di un diritto, stanti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 del codice civile, questa non è suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio «al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. »”.
Dunque, i provvedimenti economici provvisori restano immutati solo in presenza di una sentenza di divorzio passata in giudicato, eccetto i casi di modifica di mutamento delle condizioni originarie previste dalla legge, ossia di quelle circostanze che sono tali da alterare l’assetto economico tra le parti.
Ciò non vale nel caso in cui vi sia un giudizio di separazione, le cui statuizioni economiche si fondano su presupposti distinti. La separazione personale dei coniugi, invero, non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, anche se temporanea, di separazione. In altri termini, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la fedeltà, la convivenza, la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale permangono, sebbene assumendo forme confacenti alla nuova situazione. Mentre con la cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, a seguito della quale i coniugi vanno considerati come persone “single”.
Ne consegue che, alla luce delle ragioni esposte, i provvedimenti economici stabiliti in sede di giudizio di separazione potranno essere travolti da una successiva pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale che abbia ottenuto effetti civili, in quanto è quest’ultima che fa venir meno il vincolo matrimoniale che, invece, permaneva con la separazione.
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Giuseppe Di Micco
Formazione
Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”.
Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi".
Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”.
Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus
Attività professionale ed extra
Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019).
Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico.
E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS).
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA)
Attività scientifiche
Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.
E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018.
E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.