Efficacia probatoria degli estratti contributivi, previdenziali e pensionistici INPS

Efficacia probatoria degli estratti contributivi, previdenziali e pensionistici INPS

Nell’ambito del contenzioso previdenziale ed assistenziale di particolare interesse è l’Ordinanza n. 609 del 14.01.2019, con la quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull’efficacia probatoria degli estratti contributivi, previdenziali e pensionistici prodotti in giudizio dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Il giudizio scaturiva dalla domanda giudiziale dell’inabile civile volta al riconoscimento della relativa pensione di inabilità, precedentemente negata sul presupposto del superamento del limite reddituale prescritto per il beneficio richiesto (per l’anno 2004 pari ad € 13.430,78).

Le fasi di merito si concludevano con sentenza del 05.09.2012 della Corte di Appello di Roma, la quale – confermando la sentenza di primo grado – riconosceva il diritto del ricorrente sul presupposto difetto di prova dell’INPS, il quale a fronte delle produzioni avverse (cfr. modello 730/2005 ed attestazione proveniente direttamente dall’Agenzia delle Entrate) non avrebbe fornito la prova del superamento del limite reddituale. Secondo la Corte di Appello capitolina, infatti, gli estratti contributivi, previdenziali e pensionistici prodotti in giudizio dall’Istituto assumerebbero il rango di mere comunicazioni interne aventi efficacia probatoria limitata.

L’INPS proponeva, quindi, ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, con i quali deduceva – per quanto qui interessa – insufficiente e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero l’efficacia probatoria da attribuire all’estratto contributivo prodotto dallo stesso Istituto.

Gli Ermellini – ribadito il principio secondo cui ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti assume rilievo il reddito complessivo dell’invalido e dell’eventuale coniuge ma non anche del reddito percepito da altri familiari (cfr, ex multis, Cass. nn. 697/2014 e n. 5003/2011) – accolgono il ricorso proposto dall’INPS ed affermano che “…quanto al valore di mera comunicazione interna attribuito, dalla Corte di merito, all’estratto contributivo, vale osservare che l’attestazione, da parte dell’ente, della situazione contributiva, previdenziale e pensionistica, come la relativa comunicazione, ha valore certificativo della situazione in essa descritta ed è connesso all’obbligo di informativa e alla conseguente responsabilità per il suo esatto adempimento a carico dell’ente previdenziale (v., fra le tante, Cass. 15 novembre 2016, n. 23282)“.

La Corte di Cassazione ha così cassato con rinvio la sentenza impugnata, onerando la Corte di Appello di Roma in diversa composizione di compiere gli ulteriori accertamenti di fatto alla luce dei suddetti principi.


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