Elezioni amministrative, Milano: “inammissibile” il ricorso del M5s contro Beppe Sala
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 maggio 2016, n. 941
La tornata elettorale appena conclusa a Milano ha avuto un rilievo anche in sede giurisdizionale attraverso la sentenza n. 941 del 17 maggio emessa dal Tribunale amministrativo di Milano.
La vicenda in questione è nata qualche settimana fa quando diversi quotidiani nazionali pubblicarono la notizia che il Dott. Giuseppe Sala, candidato per il centro – sinistra allo scranno di Palazzo Marino, non potesse presentarsi come candidato Sindaco della capitale economica d’Italia in quanto le sue dimissioni da commissario dell’Expo non sarebbero state effettive e per una presunta incompatibilità con la sua nomina in Cassa Depositi e Prestiti.
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Alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle di Milano, tra cui il candidato Sindaco, appresa la notizia, hanno immediatamente presentato ricorso al TAR di Milano ai sensi dell’art. 129 del c.p.a.. Ad onor di cronaca, anche altri movimenti politici (i Radicali) hanno presentato diversi esposti ad altre autorità, quali la Procura della Repubblica, all’Antitrust e all’ANAC (Agenzia Nazionale Anticorruzione) dei quali, ad oggi, non se ne conoscono ancora i risultati.
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Tornando al ricorso de quo, gli esponenti grillini in particolare impugnarono, chiedendone l’annullamento, i verbali della Commissione elettorale Circondariale del Comune di Milano nella parte in cui deliberano l’approvazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Sala, nonché di tutti gli atti della Commissione medesima in cui il candidato Sala è stato ammesso alla competizione elettorale.
I ricorrenti pentastellati, attraverso un unico motivo di ricorso, affermarono che il Dott. Sala non potesse candidarsi alla carica di Sindaco del Comune di Milano e della Città metropolitana di Milano poiché sarebbe stato privo delle condizioni soggettive di eleggibilità previste dall’art. 60, comma 1 n. 2) del D. Lgs. n. 267/2000, ricoprendo la carica di Commissario di Governo.
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In sintesi, l’accusa lanciata al Dott. Sala è che la Commissione elettorale non avrebbe potuto ammettere il candidato Sala poiché si trovava nella situazione di incompatibilità con la carica di commissario del governo per Expo Milano 2015.
Cosa prevede la norma in questione? L’art. 60 del TUEL elenca le cause tassative di ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale. A detta dei ricorrenti, il Dott. Sala, nonostante le dimissioni depositate nel mese di gennaio 2016, sarebbe da considerare tutt’ora in carica quale Commissario governativo per Expo Milano 2015, come da D.P.C.M. del 6.5.2013 (decreto con cui il Dott. Sala fu nominato Commissario Unico per l’Expo), il quale non sarebbe stato modificato, revocato o annullato, nella parte in cui prevede la durata dell’incarico fino al 31 dicembre 2016.
La tesi sostenuta dal movimento sarebbe supportata anche dal fatto che il Dott. Sala avrebbe firmato, nell’aprile 2016, il bilancio consuntivo per l’anno 2015 della società di cui era commissario governativo. Si costituirono in giudizio sia l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sia il Dott. Sala ed ambedue le parti sostennero l’inammissibilità del ricorso.
Il TAR di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso del Movimento Cinque Stelle che sosteneva l’incandidabilità del candidato Sindaco del centro – sinistra. Difatti, il Tribunale amministrativo, non entrando nel merito della questione poiché privo di qualsiasi “potere”, evidenzia che la norma invocata (appunto l’art. 60 del D. Lgs. n. 267/2000) disciplina, come già evidenziato, cause di ineleggibilità a presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale.
Al fine di esaminare al meglio la questione di diritto, è opportuno tenere distinta l’ineleggibilità dall’incandidabilità. Difatti, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 25/03/2015, n. 843), l’incandidabilità espone un soggetto all’impossibilità di poter prendere parte alla competizione elettorale ed è prevista, come conseguenza del D. Lgs. n. 235/2012, la nullità della medesima elezione.
L’ineleggibilità, invece, non invalida l’ammissione della lista ma comporta, quale unico effetto, la decadenza del solo candidato, senza ulteriori conseguenze sugli altri esiti del voto (cfr. T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/02/2010, n. 134).
L’organo competente a valutare l’eleggibilità o meno di un soggetto è il consiglio comunale, il quale, nella prima seduta consiliare, e prima di deliberare qualsiasi punto all’ordine del giorno, ha l’obbligo di esaminare le condizioni degli eletti a norma dell’ordinamento degli enti locali ed eventualmente dovrà dichiarare l’ineleggibilità di essi qualora sussista alcuna causa ai sensi della disposizione sopra citata.
Cosa può fare un cittadino difronte una deliberazione di consiglio comunale in materia di eleggibilità? Ogni cittadino, di conseguenza anche qualsiasi movimento, potrà impugnare la delibera di consiglio comunale innanzi al giudice amministrativo nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010. Sono certo che continueremo a sentir parlare di questa vicenda, tanto che probabilmente il Movimento Cinque Stelle promuoverà un ricorso inerente all’eleggibilità di Mr. Expo.
Sicuramente continueremo a seguire la vicenda dal punto di vista processuale e giuridico.
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Massimiliano Montagnini
Specializzato in Studi sull'Amministrazione Pubblicacon Studio in Ostiglia (Mn)