ELEZIONI: illegittima l’esclusione per un errore sull’anno di nascita
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, Pres. Lundini – Rel. Mangia, 8 maggio 2015, n. 6599
E’ illegittimo il provvedimento di esclusione di un candidato dal procedimento elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale motivato da un errore sulle generalità del candidato e, in particolare, sul solo anno di nascita. La difformità riguardante l’indicazione del solo anno di nascita del candidato ben si presta a concretizzare una mera ipotesi di “errore materiale” facilmente riconoscibile ed emendabile, ininfluente, in quanto tale, sull’effettiva volontà manifestata dai presentatori della lista.
Il fatto
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava la deliberazione della Seconda Commissione Elettorale Circondariale di Rieti di esclusione del predetto dal procedimento elettorale per le elezioni amministrative nel Comune di Castelnuovo di Farfa, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 del D.P.R. n. 570 del 1960.
L’esclusione del ricorrente veniva disposta in ragione dell’avvenuto accertamento di carenza di corrispondenza “tra le generalità riportate nella lista, I.M. nato a R. il (…), e quelle risultanti dalla documentazione di accettazione della candidatura e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, I.M. nato a R. il (…)”.
La decisione
Il T.A.R. capitolino ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione di un candidato per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale motivato da un errore sulle generalità a del candidato e, in particolare, sull’anno di nascita.
In sostanza la lista riportava quale anno di nascita il 1986 mentre la documentazione di accettazione della candidatura e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali recava l’anno 1976.
I Giudici hanno affermato che nell’ipotesi in esame si tratta di difformità riguardante l’indicazione del solo anno di nascita del candidato che, oltre a non essere contemplata in prescrizioni di legge in termini di causa normativamente espressa di esclusione, ben si presta a concretizzare una mera ipotesi di “errore materiale” facilmente riconoscibile ed emendabile, ininfluente -in quanto tale- sull’effettiva volontà manifestata dai presentatori della lista.