Emergenza 118: un’insufficiente dotazione di personale costituisce un pericolo per la sicurezza

Emergenza 118: un’insufficiente dotazione di personale costituisce un pericolo per la sicurezza

Tra le operazioni fisiche degli infermieri e di altri operatori sanitari ci sono il frequente sollevamento manuale dei pazienti, che spesso comporta posture del corpo scomode.

Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell’allegato XXXIII dello stesso decreto; per Movimentazione Manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di cercare in prima misura di eliminare il rischio dagli ambienti sotto la sua supervisione, e se questo non fosse possibile di adottare tutte le misure tecniche utili a ridurre gli sforzi e le movimentazioni manuali, attrezzandosi con ausili meccanici di sollevamento.

Sulla scorta dei risultati di numerosi studi di fisiopatologia e di biomeccanica dell’apparato locomotore e di epidemiologia sono stati stabiliti dalla legge, per la movimentazione manuale di carichi, veri e propri valori limite, al fine di indirizzare eventuali azioni di prevenzione. Tenuto conto delle differenze di genere e di età, il carico massimo sollevabile stabilito per singolo lavoratore/lavoratrice è il seguente:

– Uomo: dai 18 ai 45 anni il peso massimo sollevabile è 25 Kg (fino a 18 e oltre 45 anni è di 20 Kg)

– Donna: dai 18 ai 45 anni il peso massimo sollevabile è 20 Kg (fino a 18 e oltre 45 anni è di 15 Kg).

Il manuale INAIL suggerisce, come regola generale per evitare danni, di “Non sollevare manualmente, da soli, pesi superiori ai valori di peso massimo movimentabile

Logica vuole che se è buona norma non superare il limite di 25 kg per singolo operatore, considerando che una persona adulta pesa mediamente 70/80 kg e necessita di essere completamente sollevata per il trasferimento dall’abitazione all’ambulanza, è evidente come per eliminare o quantomeno ridurre tale rischio siano necessari almeno tre operatori.

Al peso del paziente si deve aggiungere poi il peso dei vari materiali ed apparecchiature in dotazione all’equipaggio come defibrillatore, borsone portafarmaci, bombola O2, tavola spinale, ecc.

Non poco incidono le condizioni sfavorevoli in cui avviene il trasporto, per vari motivi: il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi (es. gradini), il carico è in equilibrio instabile o con contenuto a rischio di spostamento (es. sollevamento della barella da terra), il carico è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto/maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco (es. paziente sul telo-amaca), il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione (es. fossati). Questi fattori sono moltiplicativi del rischio per cui potrebbero abbassare ulteriormente il valore del peso massimo movimentabile.

La responsabilità del datore di lavoro al riguardo è stata ribadita in più occasioni della Cassazione e trova origine nell’art. 2087 del Codice Civile il quale recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Sulla stessa linea l’art. 1176 del Codice Civile il quale prevede che il datore di lavoro “Nell’adempimento dell’obbligo inerente all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. In particolare, la sentenza 14556/2017 della Corte di Cassazione ha sancito che proprio al datore di lavoro spetta “l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento medesimo”.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 può avere conseguenze rilevanti per pazienti, operatori e aziende sanitarie, quali ad esempio: – aumento degli infortuni per i lavoratori dell’emergenza 118; – possibilità di coinvolgimento del paziente nell’infortunio; – rischio di sanzioni per il datore di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008; – aumento dei costi sociali e previdenziali; aumento dei fattori di rischio psicologico per il personale (insoddisfazione, stress, burnout).

Per i motivi sopraesposti sarebbe opportuno che i mezzi di soccorso del servizio 118 fossero dotati di equipaggi costituiti da minimo tre operatori.


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