Emolumenti da erogare agli eredi del dipendente deceduto

Emolumenti da erogare agli eredi del dipendente deceduto

La disciplina legale dell’estinzione del rapporto di lavoro è contenuta nel libro V del codice civile; nel quale si annovera anche il caso del decesso del lavoratore.

La morte del lavoratore estingue il rapporto di lavoro per causa di forza maggiore, ma allo stesso tempo consente il subentrare dei familiari nei rapporti economici conseguenti dalla risoluzione del rapporto stesso.

Al momento del decesso del lavoratore ci si trova in dubbio su come distinguere le somme da erogare e su quale sia il metodo da adottare per la liquidazione.

L’art. 2122 codice civile recita: <<In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate negli articoli 2118 (indennità sostitutiva del preavviso) e 2120 (TFR) devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Il prestatore di lavoro può disporre mediante testamento delle indennità sopra citate, in mancanza delle persone indicate al comma 1>>.

Il disposto normativo appena richiamato, chiarisce e distingue le modalità di ripartizione delle somme maturate dal de cuius.

Possiamo quindi distinguere, somme retributive maturate ma non ancora liquidate in quanto relative al periodo di paga in corso al momento del decesso, e, somme maturate ma liquidabili solo in un determinato momento (mensilità aggiuntive, TFR) oppure maturate ma non ancora godute (ferie, permessi ecc.).

Tali somme non rientrano indistintamente nell’asse ereditario del lavoratore deceduto ma viene assoggettata a una particolare disciplina in base alla diversa natura delle stesse. La normativa effettua una distinzione delle spettanze in due diverse categorie:

– Somme iure successionis, rientrano in questa categoria le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate tramite il cedolino paga (si tratta delle competenze dell’ultimo mese di lavoro, quali retribuzione, straordinario, festività, 13esima mensilità, ferie e permessi). Tali somme non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza l’accertamento dell’accettazione dell’eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto.

– Somme iure proprio, tali sono le somme indicate tassativamente nell’artt. 2122 e 2118 c.c., ossia l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di queste somme è indipendente dall’accettazione dell’eredità, in quanto le stesse sono assegnate ex lege ai superstiti e non appartengono all’asse ereditario.

Tali somme dovranno essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione se non vi è accordo tra gli aventi diritto, dovrà essere effettuata secondo il bisogno di ciascuno. È nullo qualsiasi patto antecedente la morte.

In particolare il datore di lavoro potrà effettuare l’erogazione dell’indennità di preavviso, del TFR maturato e delle altre competenze solo dopo la presentazione da parte degli eredi  della seguente documentazione: – certificato di morte; – atto notorio indicante gli aventi causa del defunto ovvero copia del verbale notarile di pubblicazione di testamento olografo o di registrazione di testamento pubblico; – decreto del Giudice tutelare in caso di presenza di minori; – codice fiscale e dati anagrafici di ciascun beneficiario; – certificato di stato di famiglia del lavoratore defunto; – certificato (o documento equivalente) dell’ufficio del registro competente attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, in cui deve figurare l’indicazione delle somme,beni e titoli in successione. Qualora gli interessati fossero (per motivi fiscali) esonerati dall’obbligo della dichiarazione, l’attestazione per iscritto per iscritto di tale circostanza.


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avv. Domenico Bucciarelli

Avvocato Cassazionista, attualmente Avvocato presso l'ufficio legale di una grande società pubblica dei traporti. Si occupa di tutte le materie aziendali e, in particolare, diritto del lavoro, diritto dei trasporti, diritto amministratico e contrattualistica pubblica. Frequenta la Scuola di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione. E' esperto di diritto sportivo (Procuratore Federale presso Federazione Paraolimpica).

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