Equitalia può intervenire in un pignoramento altrui senza notificare la cartella esattoriale

Equitalia può intervenire in un pignoramento altrui senza notificare la cartella esattoriale

Ancora una volta gli ermellini si sono mostrati pro Equitalia, in una vicenda che ha avuto come oggetto l’intervento di quest’ultima in un’espropriazione immobiliare, intrapresa da una società verso un privato (sentenza n. 3021/2018, terza sezione civile). L’Equitalia agiva in qualità di creditore interveniente per la soddisfazione di un credito di natura tributaria. Il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, adducendo l’irregolarità formale del ricorso per intervento per inesistenza del credito dovuta a vizi di notifica delle cartelle di pagamento, i quali avevano impedito all’opponente di venire a conoscenza della pretesa creditoria prima dell’atto di intervento.

Sia il Tribunale di Milano che la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione, in quanto non solo dagli elementi istruttori era stato dimostrato che l’opponente avesse avuto conoscenza della notifica delle cartelle esattoriali, ma i vizi relativi alla notifica andavano proposti innanzi alle Commissioni Tributarie attraverso l’impugnazione delle cartelle e non dinanzi al giudice ordinario competente per l’opposizione all’esecuzione.

Il debitore ricorre per Cassazione, ma, anche questa volta non ne esce vittorioso. Infatti, i giudici supremi confermano quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio osservando come l’esperibilità dell’impugnazione delle cartelle in ambito tributario giustificava in quella sede le contestazioni circa l’irregolarità e/o inesistenza della notifica, e non davanti al giudice ordinario.

Ciò che permette ad un creditore di intervenire nell’esecuzione forzata è l’esistenza di  un titolo esecutivo. Nel caso del Concessionario per la Riscossione esattoriale, esso è costituito dal ruolo, munito ex lege sin dall’origine, di idoneità esecutiva senza alcuna comunicazione o notificazione al debitore. Il ruolo corredato dalla dichiarazione di conformità all’originale integra un’idonea prova del credito.

Dunque, si concede all’Agenzia delle Entrate Riscossione di intervenire in qualsiasi procedura esecutiva sulla sola base del semplice ruolo, a prescindere dal fatto che l’esecutato abbia ricevuto le cartelle e sappia di avere un debito.

La cartella di pagamento, invece, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca l’indicazione degli stessi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo. La notificazione della cartella di pagamento assolve le funzioni che, nell’espropriazione forzata avviata da qualunque altro creditore sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Essa contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo; inoltre, essa rappresenta l’attività prodromica necessaria per eseguire un pignoramento, dopo che sia decorso l termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Attenzione allora: la notifica della cartella di pagamento rappresenta un atto necessario indefettibile solo quando il Concessionario per la Riscossione effettui esso stesso un pignoramento, e non quando interviene in una procedura espropriativa già intrapresa. Ad onor del vero, l’art. 499 c.p.c. nel disciplinare l’intervento dei creditori richiede l’esistenza di un credito assistito da un titolo esecutivo, che nel caso di specie è rappresentato dal ruolo, senza alcun richiamo a precedenti intimazioni da adempiere. Ragion per cui: “In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall’agente della riscossione), non la notificazione di esso nè la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento”.


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Giuseppe Di Micco

Formazione Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi". Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”. Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus Attività professionale ed extra Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019). Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico. E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS). E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA) Attività scientifiche Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018. E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.

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