Equo compenso e clausole vessatorie, le novità

Equo compenso e clausole vessatorie, le novità

L’art. 19-quarterdecies  co.1 del D.L. 148/2017 è stato inserito in sede di conversione della L. 172/2017, entrata in vigore dal 6.12.2017. Tale articolo ha introdotto il nuovo art. 13- bis della L. 247/2012  (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). Tale disposizione introduce nell’ambito della determinazione del corrispettivo dell’avvocato il principio dell’equo compenso, cioè un minimo equo ed adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.

Le conseguenze della disciplina dell’equo compenso dovranno essere valutate sul campo.

L’equo compenso nella prima stesura del decreto fiscale riguardava solo gli avvocati è stato successivamente esteso a tutte le categorie di professionisti. Pertanto l’art. 13-bis si applica, in quanto compatibile, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’art. 1 della L. 81/2017. Pertanto sono richiamati in tale disposizione tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo II del Libro V del Codice Civile ad esclusione degli imprenditori, anche piccoli di cui all’art. 2083 c.c. Inclusi in maniera espressa i professionisti iscritti in Ordini e Collegi.

In base a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto fiscale, è stabilito che tutti i professionisti hanno diritto ad un compenso minimo al di sotto del quale non si può scendere.

Il compenso si considera pertanto equo quando “proporzionato” (art. 13-bis co. 2 della L. 247/2012):

  • alla quantità e qualità del lavoro svolto;

  • ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione (legale o degli altri professionisti).

Nel caso degli avvocati, il corrispettivo deve essere “conforme” ai parametri contenuti nel decreto di cui all’art. 13 co. 6 della L. 247/2012, in attuazione del quale è stato emanato il DM 55/2014, con particolare attenzione ai casi di omessa determinazione dello stesso in forma scritta o in maniera consensuale e liquidazione giudiziale dei compensi.

L’obiettivo del art. 1 co. 487 della Legge di Bilancio 2018 è quello di rafforzare la portata della norma tramite la “conformità” della determinazione del corrispettivo ai parametri ministeriali.

Le clausole sono considerate vessatorie a norma dell’art. 13-bis co. 4 della L. 247/2012 se “determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale” a carico del professionista.

Le ipotesi in cui la vessatorietà è presunta sono indicate all’art. 13-bis co. 5 della L. 247/2012 e sono le seguenti: a) facoltà unilaterale per il cliente di modificare le condizioni del contratto; b) facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; d) anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista; e) previsione di clausole in cui il professionista rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione; f) previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nei casi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, riconoscimento al professionista solo del minore importo previsto nella convenzione, anche qualora le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; h) nel caso di nuova convenzione, a sostituzione di quella precedentemente stipulata con il cliente, applicazione della nuova disciplina sui compensi se la stessa comporti compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o comunque non ancora definiti o fatturati; i) compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale limitato al solo caso di sottoscrizione del contratto.

La frase “salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione” prevista ai fini di validità di tale clausole viene  eliminata con l’art. 1 co. 487 della Legge di Bilancio 2018, se ne deduce che la trattativa eventuale tra le parti non può più escludere la vessatorietà di tali clausole.

Dal co. 6 dell’art. 13-bis della L. 247/2012 è stato da ultimo espunto in riferimento alla lettera a) e c) sopra riportate, la frase “anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione”, e la norma è stata allargata anche alle clausole previste alle lett. b), d) e), g), h) ed i).

La nullità della clausola vessatoria, opera a vantaggio del professionista, rimanendo il contratto valido per la parte restante.

Accertando la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola il giudice ne dichiara la nullità, determinando il corrispettivo secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 per gli avvocati.

È stato da ultimo abrogato il comma 9 dell’art. 13-bis della L. 247/2012, che prevedeva un termine decadenziale di 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione per proporre l’azione di nullità.


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