Ergastolo ostativo e mancata concessione della liberazione condizionale
La I Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza depositata in cancelleria il 18 giugno 2020 n. 18518, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d.l. n.152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod.pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia non possa essere ammesso al godimento del beneficio della liberazione condizionale di cui all’ art. 176 c.p.
L’ordinanza della Suprema Corte si pone nel solco delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza sovranazionale, contenute nella sentenza della Corte Edu Viola contro Italia, decisione divenuta definitiva il 7 ottobre 2019. Secondo tale arresto giurisprudenziale la mancanza di collaborazione non può assurgere ad inattaccabile indice di presunzione assoluta di pericolosità sociale., escludendo, pertanto, che i soggetti non collaboranti non possano usufruire del beneficio dei permessi premio.
Recentemente, la Corte Costituzionale aveva rilevato l’esistenza di un contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione dell’ art. 4 bis l. n. 354/1975, nella parte in cui esclude che il condannato alla pena dell’ ergastolo ostativo, che non abbia collaborato, possa essere ammesso alla fruizione dei permessi premio.
L’ ordinanza di rimessione della Cassazione solleva nuovamente dubbi circa la tenuta costituzionale dell’ impianto normativo italiano disciplinante la lotta alle organizzazione criminali di stampo mafioso. È lecito chiedersi se si stia assistendo ad un lento e progressivo sgretolamento del sistema sanzionatorio del “doppio binario”, sistema che aveva garantito straordinari risultati in termini di collaborazioni dei soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi con la giustizia, favorendo con efficacia l ‘ azione repressiva e anche preventiva dello Stato.
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