Errore medico e aborto spontaneo: danno alla salute o lesione del diritto alla genitorialità

Errore medico e aborto spontaneo: danno alla salute o lesione del diritto alla genitorialità

Il presente contribuito si propone di esaminare una recente questione su cui si è pronunciato il Tribunale di Agrigento avente ad oggetto la sussistenza della responsabilità medica di un ginecologo per aver cagionato per errore un aborto spontaneo.

La paziente in stato di gravidanza avendo sospeso, sotto consiglio del ginecologo, l’assunzione di farmaci subiva una embolia polmonare a seguito della quale si verificava un aborto spontaneo. La paziente, a seguito di tale evento, chiedeva al medico il risarcimento dei danni patiti, sia patrimoniali che non patrimoniali a causa della condotta negligente tenuta dal sanitario; prima di soddisfare la richiesta della ricorrente veniva proposto un ricorso per un’ ATP conciliativa  così come disposto dalla Legge Gelli-Bianco al fine di verificare se tra la condotta tenuta dal medico e l’evento subito dalla paziente sussistesse un nesso di causalità e se quindi l’evento realizzatosi a seguito della condotta negligente del medico avesse cagionato un danno alla salute o un danno alla genitorialità.

Prima però di esaminare la questione, è opportuno seppur brevemente soffermarsi ad analizzare la tematica inerente la responsabilità del medico che rientra nel novero del più ampio genus della responsabilità professionale, che è quella responsabilità in cui incorre un professionista, qualora, non esegue la sua prestazione in modo diligente (art.1176 co.2 cc).

Va tenuto conto che la responsabilità del medico è una responsabilità ben diversa da quella in cui può incorrere una struttura sanitaria, infatti in quest’ ultimo caso non sussiste un contratto tra medico e paziente, sicché dei danni subiti dal paziente derivanti dalla condotta del medico nell’ esecuzione della sua prestazione ne risponde la struttura sanitaria, mentre, in riferimento alla responsabilità medica si ritiene che tra il medico e il paziente sussista proprio un contatto sociale qualificato tale per cui, il medico essendo un professionista è tenuto ad eseguire la sua prestazione rispettando alcune regole di diligenza; il mancato rispetto di tali regole fa sorgere in capo al medico una responsabilità per inadempimento ai sensi dell’ art. 1218 c.c. tale per cui, il medico è chiamato a risarcire i danni al paziente salvo che non dimostri che l’evento lesivo derivi da cause a se non imputabili. In capo al medico sussiste questa tipologia di responsabilità perché l’obbligazione del medico è una obbligazione di facere, e nell’ampio genus delle obbligazioni di facere si è soliti distinguere tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. L’obbligazione che deve eseguire il medico è una obbligazione di mezzi, ciò vuol dire che il medico sarà considerato inadempiente quando non esegue diligentemente la sua prestazione; per queste obbligazioni è il creditore che deve provare l’inadempimento dovuto alla negligenza del debitore, tuttavia il debitore può sempre provare di aver rispettato le regole di condotta. Infatti è rispetto a tale tipologia di obbligazione che la Cassazione ha precisato che il creditore ai fini del risarcimento deve provare il nesso di causalità tra inadempimento e danno subito.

Nella fattispecie esaminata, il Tribunale, sulla scia di precedenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. civ. sent. n. 2677/1998) ha ritenuto che dalla condotta tenuta dal medico l’unico pregiudizio che ha subito la paziente è quello relativo alla perdita del frutto del concepimento che tuttavia non può annoverarsi nella categoria dei danni non patrimoniali, e più specificamente nel danno alla salute. Infatti, la condotta del medico sarebbe stata lesiva del diritto alla genitorialità e non del diritto alla salute, e quindi atteso che non può farsi ricorso alle tabelle di Milano utilizzate ai fini del calcolo della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita di un rapporto parentale, il Tribunale ha rimesso la decisione a un giudizio a cognizione piena diretto a calcolare la liquidazione equitativa ai fini risarcitori.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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