Errori di fatturazione dell’operatore: 2 anni per esercitare il diritto al corrispettivo

Errori di fatturazione dell’operatore: 2 anni per esercitare il diritto al corrispettivo

La legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62) ha previsto importanti novità per i consumatori dei servizi luce/gas e servizi idrici.

In particolare, all’art.1 co.4 è stato riconosciuto che il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi idrici si prescrive in 2 anni per gli utenti domestici e per le microimprese nei rapporti tra professionisti e il venditore nei rapporti tra distribuzione e vendita, trasporto e altri operatori della filiera ( art. 4) in armonia con la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003 ( 2003/361/CE) e quanto detta il cod. del consumo ( art. 3 comma 1, lettera cod. del codice del consumo,di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

All’Authority, ossia il garante per l’energia elettrice, gas e servizio idrico come ridefinita al co. 528 della succitata Legge di Bilancio spetterà, quindi, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, regolamentare: – la materia delle tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera in conformità alle disposizioni; ed entro 90 giorni definire con propria deliberazione: – le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi; – le misure atte a incentivare “l’autolettura” senza oneri a carico dell’utenza.

Per procedure già in corso dinnanzi all’ l’Autorità garante della concorrenza per verificare violazioni del codice del consumo riferiti a periodi maggiori di due anni, avverso gli operatori per fatturazione conguagli per dubbie modalità di rilevazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo “ha diritto alla sospensione del pagamento in attesa delle opportune verifiche della legittimità della condotta dell’operatore”.

Il Venditore ha l’obbligo di comunicare al cliente l’avvio delle verifiche in corso e, all’esito del procedimento, l’utente ha diritto al rimborso entro 3 tre mesi dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio; ciò non si applica se dalle verifiche viene riscontrato che la mancata rilevazione dei dati è imputabile a responsabilità per dolo o colpa del cliente.

Entro il 1 luglio 2019 il gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, provvederà agli adeguamenti necessari per consentire l’accesso ai clienti finali attraverso il Sistema medesimo, ai dati riguardanti propri consumi, senza oneri a loro carico, e in linea con le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al codice della privacy ( D.lgs. 196/03).

Le disposizioni per l’attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica,il gas e il sistema idrico, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Viene inoltre stabilito che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Le disposizioni suddette di cui all’art. 1 co. 4,5 della legge di bilancio 2018 si applicano sulle fatture del settore elettrico con decorrenza a partire dal 1 marzo 2018; invece a partire dal 1 gennaio 2019 per il settore gas e, dal 1 gennaio 2020 per il settore servizi idrici.


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