ESAME AVVOCATO 2014: perché è inutile proporre ricorso
TAR Campania, Napoli, Sezione Ottava, 14 gennaio 2015, n. 188
a cura di Giacomo Romano
In sede di valutazione delle prove scritte di un concorso, il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato.
Il fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui la stessa non veniva ammessa alle prove orali del concorso per esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2013 per aver riportato una valutazione insufficiente alle prove scritte e precisamente 30 per la prova di diritto civile, 30 per la redazione dell’atto giudiziario, e 20 per la prova di diritto penale, per un punteggio complessivo di 80.
La decisione
I giudici napoletani, con sentenza in forma semplificata, hanno rigettato il ricorso.
a) sul difetto di motivazione
Stante la non immediata operatività della disposizione di recente introduzione di cui all’art. 46 della legge n.31.13.2012, il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dalla giurisprudenza da tempo consolidata nel considerare del tutto valida l’attribuzione di un mero punteggio numerico, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 6.08,2013 n.4130; 16.01.2013 n.254, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127 in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5.8.2005, n. 294/2008; n. 540/2008; n. 2190/2008; n. 1223/2009; n. 2576/2009; n. 5410/2009; n. 913/2011; n. 1996/2011; n. 6973/2011; n. 1939/2012; n. 4457/2013; TAR Campania, Napoli, n. 10731/2008).
Infatti, in sede di valutazione delle prove scritte di un concorso, il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato (da ultimo T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 dicembre 2004 , n. 1933).
Si aggiunga che la Corte Costituzionale con sentenze n. 20 del 26.01.2009 n. 175 del 7.06.2011 nel riconoscere natura di “diritto vivente” all’interpretazione maggioritaria che ritiene legittima la espressione sintetica del punteggio numerico in sede di esami di abilitazione per la professione di avvocato, ha escluso l’illegittimità costituzionale della normativa per violazione del principio di effettività del diritto di difesa affermando che l’espressione del giudizio numerico riguarda il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato, conclusivo di detto procedimento. L’aspetto processuale degli strumenti predisposti dall’ordinamento per l’attuazione in giudizio dei diritti non è chiamato in gioco dalla norma, che non preclude il ricorso al giudice amministrativo.
Si precisa che il superiore approdo non è da reputarsi menomato, a parere del Collegio, dalla recente disposizione di cui all’art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 (“la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”), che peraltro, a tenore del successivo art. 49, risulta ratione temporis inapplicabile.
Ai sensi dell’art. 49 L. 247/2012 “Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”, per cui non può utilmente invocarsi nel caso di specie l’applicabilità delle modalità di cui al precedente art. 46.
In altri termini, la motivazione non può risiedere né, tanto meno, esaurirsi in “osservazioni” annotate a margine o in calce ovvero interlineate, che, per loro stessa natura, rivestono carattere eventuale (siccome occasionate solo da quei “punti” dell’elaborato positivamente o negativamente rilevanti, se e in quanto concretamente individuabili come tali), nonché atomistico (in quanto riferite a singoli frammenti dell’elaborato), e che, perciò, non garantiscono la necessaria portata sintetico-globale del giudizio demandato all’organo tecnico valutatore.
Conseguentemente, il legislatore, allorquando stabilisce che dette ‘osservazioni-glosse’ “costituiscono motivazione del voto”, ha, all’evidenza, inteso precisare che esse, ove ritenute opportune e, quindi, formulate dalla commissione esaminatrice, ‘integrano’, ossia concorrono a chiarire la motivazione già immanente al punteggio numerico.
Nel caso di specie, inoltre, la commissione centrale presso il Ministero della giustizia nella seduta del 2 dicembre 2012 si è limitata a raccomandare alle sottocommissioni di curare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal presidente e dal segretario”, senza così imporre la formulazione di un giudizio fraseologico, oltre al voto numerico.
Nell’attuare tale direttiva, la sottocommissione presso la Corte di appello di Milano, nella seduta del 10 gennaio 2014, ha precisato che, “nel caso di valutazione insufficiente che comporti la bocciatura, ma prossima tuttavia alla sufficienza, la commissione è tenuta a motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato”: ipotesi, questa, che il Collegio non ha ravvisato nella specie, non potendo il giudizio complessivo di inidoneità riportato dal ricorrente (80) dirsi ‘prossimo alla sufficienza’ (fissata in almeno 90 punti dall’art. 17 bis, comma 2, del r.d. n. 37/1934), così da imporre una esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato agli elaborati.
Secondo la giurisprudenza del TAR Napoli, inoltre, anche un punteggio complessivo di 86 punti non può dirsi ‘prossimo alla sufficienza’ (vedi in tal senso TAR Campania, Napoli, n. 6088/2014).
TAR Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 dicembre 2014, n. 6346
b) sui tempi medi di correzione
Costante giurisprudenza amministrativa oppone che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati. Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182), tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati. Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato anche che, come si è visto, l’apprezzamento della commissione d’esame è squisitamente tecnico-discrezionale ed il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione.
c) sui pareri pro veritate
Il giudizio della commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172).
Tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua.
Non si può ammettere che professionisti scelti ex post dall’interessato, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d’esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991).
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In definitiva, prima di proporre ricorso giurisdizionale è bene tenere in considerazione quanto sopra descritto.