Esame avvocato: vinti i ricorsi per l’illegittima composizione della commissione
Tar Milano, sez. III, 12 settembre 2016, n. 1649
La ricorrente sosteneva le prove scritte previste dall’esame di Stato presso la Corte d’Appello di Milano nella sessione 2015 (svoltesi nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2015) non ottenendo la soglia di sufficienza, pari a 90 punti, prevista dall’art. 17 bis del R.D. 37/1994.
Proposto ricorso, il TAR lo ha dichiarato fondato relativamente al motivo concernente la composizione della Commissione giudicatrice che ha proceduto all’esame delle prove scritte del ricorrente, conformemente ad altro precedente specifico dello stesso T.A.R. (vedi sentenza Tar Milano, sez. III, n. 692 del 11 aprile 2016)
In linea di diritto va osservato che risulta applicabile alla vicenda la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, ed in particolare l’art. 47, rubricato Commissioni di esame.
In relazione alla composizione delle commissioni dispone dunque, ai primi tre commi, il citato art. 47: «1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati».
La legge 247/2012 non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del RD 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, relativa alla fungibilità tra membri titolari e membri supplenti della commissioni e delle sottocommissioni, secondo cui «…I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo…», su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono fra loro fungibili (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155).
Ciò induce a ritenere che la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale (in tal senso vedi anche TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 27 novembre 2015, n. 2784).
Condivisibile, quindi, l’argomentazione secondo cui sia necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal citato comma 1 dell’art. 47, sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame.
Né a diversa decisione potrebbe indurre l’art. 49 della stessa legge, rubricato Disciplina transitoria per l’esame, secondo cui, per un periodo transitorio, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua secondo le norme previgenti «…sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame…».
Tale disposizione, in quanto facente eccezione al principio generale di applicabilità della normativa vigente, è norma di stretta interpretazione, e non può quindi essere ritenuta applicabile alle disposizioni circa la composizione delle commissioni, essendo espressamente riferita solo alle prove e modalità di esame.
Peraltro, la durata del periodo transitorio, prevista dal testo originario del citato art. 49 in due anni, risulta essere stata portata a quattro anni dopo lo spirare del termine originario.
Infatti, l’originaria formulazione dell’art. 49 prevedeva che la durata del periodo transitorio fosse di «…due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge…»; il periodo transitorio, essendo stata pubblicata la legge 247/2012 sulla GU 18 gennaio 2013, n. 15, veniva a scadere il 2 febbraio 2015; la modifica del periodo transitorio è poi intervenuta ad opera della legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha introdotto, in sede di conversione, l’art. 2-ter, rubricato Proroga della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, al DL 31 dicembre 2014, n. 192.
A favore della tesi dell’immediata applicabilità della nuova disciplina in tema di composizione delle commissioni depone infine la circostanza che l’amministrazione, con proprio D.M., dopo aver richiamato il citato art. 47 nelle premesse del decreto, ha provveduto alla nomina della citata Sottocommissione I nella composizione prevista dalla nuova disciplina (tre avvocati, un magistrato ed un professore o ricercatore universitario), anziché in quella prevista dalla disciplina previgente.
Nemmeno si può ritenere che l’art. 22, comma 5, del RD 1578/1933 continuerebbe ad applicarsi ai sensi dell’art. 65 della legge 247/2012, che prorogherebbe la vigenza delle disposizioni vigenti non abrogate fino alla emanazione dei regolamenti previsti nella stessa legge 247/2012.
Tale art. 65, al comma 1, dispone che «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate».
Il citato comma 1 ritiene infatti applicabili le disposizioni vigenti non abrogate «…se necessario e in quanto compatibili…».
La disciplina della composizione delle commissioni è stata interamente ed organicamente prevista dall’art. 47 della legge 247/2012, tanto che la disposizione appare in grado di assicurare in via autonoma l’operatività delle commissioni, le quali possono operare senza necessità di ulteriori norme; ne consegue che la disposizione di cui all’art. 22, comma 5, del RD 1578/1933, secondo il disposto di cui all’art. 65, comma 1, non sia applicabile in quanto non necessaria.
Ebbene, nel caso concreto la suddetta proporzione non risultava rispettata in quanto nella seduta in cui sono state corrette le prove del ricorrente, la commissione giudicatrice era composta da tre avvocati e due magistrati e, quindi, senza la componente accademica.
Per questi motivi, l’amministrazione dovrà procedere alla rinnovazione della correzione delle prove scritte del ricorrente.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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