ESAME AVVOCATO: a Napoli “linea dura” del T.A.R.
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 1° settembre 2015, n. 4271
a cura di Salvis Juribus
In tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anche dopo l’entrata in vigore dell’ art. 3 della L. n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici.
Il fatto
La ricorrente impugnava gli atti con cui la sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Milano per la sessione 2013, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di Napoli, le attribuiva il punteggio complessivo di 83, assegnando il voto insufficiente di 27 al parere motivato in materia di diritto civile, il voto parimenti insufficiente di 26 all’atto giudiziario in materia di diritto e procedura civile, e il voto 30 al parere motivato di diritto penale, non ammettendo quindi la ricorrente a sostenere le prove orali.
Tra i motivi posti a fondamento del ricorso, la ricorrente deduceva che la motivazione delle negative valutazioni adottate sarebbe inidonea a dar conto delle relative ragioni, risultando, in particolare, inadeguato l’utilizzo di un mero voto numerico. Peraltro, sosteneva che le soluzioni prospettate nei due elaborati giudicati insufficienti sarebbero invece assolutamente congrue (come desumibile dalla loro conformità a quelle riportate dalla stampa tecnica di settore).
La decisione
Il Collegio ha ritenuto infondata la censura con cui la ricorrente lamentava la carenza di motivazione espressa in cui sarebbe incorsa la commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico, vago e generico, tale da non consentire un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.
Infatti, sul punto, il T.A.R. napoletano ha richiamato il proprio consolidato indirizzo (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2014 n. 966; 10 febbraio 2014 n. 968; 7 dicembre 2012 n. 5015; 13 novembre 2012 n. 4581; 31 ottobre 2012 n. 4334; 11 gennaio 2012 n. 74; 23 dicembre 2009 n. 9511; 24 settembre 2008 n. 10731) nonché l’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anche dopo l’entrata in vigore dell’ art. 3 della L. n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2190; 19 febbraio 2008 n. 540, 4 febbraio 2008 n. 294).
Secondo il Collegio, a sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio numerico alle valutazioni degli elaborati scritti espresse dalla commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, sarebbe poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 ed 8 giugno 2011 n. 175).
Né la ricostruzione sul punto appare menomata dalla recente disposizione di cui all’ art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012 (“la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti“), posto che, a tenore del successivo art. 49, essa risulta inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
Peraltro (ancorché nel caso in questione il punteggio non fosse ai limiti della sufficienza), la sottocommissione ha anche accompagnato l’attribuzione del punteggio numerico di 27/30 al parere di diritto civile e di 26/30 all’atto giudiziario in materia di diritto e procedura civile, con giudizi esplicativi (affermando, nell’un caso, che “L’elaborato si dilunga su profili teorici trascurando l’applicazione alla fattispecie concreta“; e nell’altro “mancanza di specificità e completezza“), dando così conto delle lacune riscontrate e meglio illustrando il percorso logico seguito.
Per quanto concerne la doglianza che si appuntava contro l’erroneità in merito della valutazione di insufficienza dell’elaborato di diritto civile e dell’ atto giudiziario in materia di diritto e procedura civile, il Collegio ha affermato che il giudizio della commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172). E tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso, come quello in scrutinio, in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito sia sostenuta prendendo a riferimento pubblicazioni di settore (redatte da professori universitari o da altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua: così, anche uno o più pareri pro veritate devono dirsi del tutto privi di rilevanza, sia in sede procedimentale che in quella giurisdizionale, non potendosi ammettere che professionisti scelti ex post dall’interessata, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d’esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991).
Del resto, in tal senso si è espresso proprio nel caso in discussione – seppure quanto alla fase cautelare – il superiore giudice d’appello (con l’ordinanza n. 536/2015).
Sul punto, confronta anche le seguenti decisioni (tutte di segno opposto):
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