ESAME AVVOCATO: anche a Bari il voto numerico deve trovare giustificazione in un’annotazione
Tar Bari, sez. II, ordinanza n. 650 del 21 novembre 2014
a cura di Rita Mazzacano
“Il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell’iter logico seguito nella correzione“
Nel caso di specie, il candidato proponeva ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del giudizio di non idoneità e di non ammissione alle prove orali del corso per l’abilitazione alle professione di avvocato.
Il Collegio ha ritenuto che, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si è venuto recentemente ad affermare (ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535), appariva fondata la censura di difetto di motivazione prospettata dal ricorrente, atteso che il voto numerico appariva inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che dessero contezza dell’iter logico seguito nella correzione.
Tale modus operandi, invero, oltre ad incidere sulla effettiva possibilità di difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso.
Tale principio trova conferma nell’art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che richiede, infatti, che il voto numerico trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati. Tale disposizione, ancorché non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, ha costituito, però, idoneo supporto sul piano interpretativo.
Tenuto conto del pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di vedersi sottrarre la possibilità di essere utilmente ammesso alla prova orale che era in corso di svolgimento, il Collegio, ha ritenuto, pertanto, sussistere l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato.
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Rita Mazzacano
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