ESAME AVVOCATO: anche per Roma il voto numerico non basta
T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza, 07 luglio 2015, n. 9126
a cura di Giacomo Romano
Ai fini dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato il solo punteggio numerico impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli asseriti errori in cui è incorso, conoscenza che potrebbe impedirgli di reiterarli in un successivo esame a cui volesse partecipare.
Il fatto
Una candidata partecipava all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013, indetto con D.M. 2 settembre 2013.
Le sue tre prove scritte – svolte, secondo la disciplina vigente, innanzi alla sottocommissione d’esame costituita presso la Corte d’appello di Roma ma corrette da quella costituita presso la Corte d’appello di Napoli – risultavano tutte insufficienti avendo la candidata riportato i seguenti punteggi:
– diritto civile: 22;
– diritto penale: 25;
– atto processuale in materia civile: 18.
La candidata non veniva, pertanto, ammessa alla fase orale.
Veniva, così, proposto ricorso sostenendo, in primis, che la votazione soltanto numerica attribuita a ciascuno degli elaborati (non accompagnata, peraltro, da alcun annotazione sugli elaborati corretti) fosse inidonea ad integrare i parametri motivazionali minimi di cui all’art. 3 L. 241/1990 e a rendere intellegibile gli elementi di valutazione posti dalla sottocommissione a fondamento del proprio giudizio.
Con il medesimo motivo, inoltre, si contestava l’eccessiva brevità dei tempi impiegati nella correzione degli elaborati esaminati nella seduta del 5.2.2014, risultando dal relativo verbale (doc. 1 ric.) che la correzione delle prove scritte di ben quindici candidati si è svolta soltanto in due ore e quindici minuti, dalle ore 14:00 alle 17:15, un tempo decisamente troppo ridotto per assicurare una seria disamina delle prove.
La decisione
La prima censura svolta si riferisce implicitamente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura una violazione dell’obbligo di motivazione, quando gli elementi di valutazione esplicitati dalla commissione di concorso (o di esame) si siano limitati al solo voto numerico: al candidato, infatti, deve essere assicurato il diritto di ricostruire ab externo il processo logico seguito dalla Commissione rispetto ai parametri prefissati dalla legge.
Tale orientamento è stato reiteratamente seguito dalla giurisprudenza recente della Terza Sezione del T.A.R. Lazio – Roma, formatasi su fattispecie pressoché identiche al caso di specie (ordd. 8 novembre 2013, n. 4363; 7 novembre 2013, nn. 4324; 17 ottobre 2013, n. 4054; 29 agosto 2013 n. 3318), casi in cui si valorizza la circostanza che la mera espressione numerica nella valutazione degli elaborati, se accompagnata dall’assenza ovvero dall’assoluta genericità dei criteri di valutazione elaborati dalla Commissione, non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato.
Il Collegio ha ritenuto di confermare l’orientamento già manifestato dalla Sezione e ha rilevato che, in effetti, nel caso in esame, i criteri di valutazione asseritamente applicati dalla Commissione V fossero generici in quanto in larga parte ripetitivi di quanto prevede in generale la disposizione legislativa (ancora) da applicare alla procedura di abilitazione forense 2013, costituita dall’art. 22, comma 9, R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, a mente del quale “La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) relativamente all’atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.
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La formulazione di criteri di massima così generici, ad avviso del Collegio, è insufficiente ad integrare quei precisi parametri di riferimento a cui raccordare il punteggio assegnato, mancando i quali “si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n., 913).
Ebbene, i tre elaborati del ricorrente venivano valutati con il solo punteggio numerico, senza neanche apporre segni grafici sugli stessi.
Tale “modus operandi” della Commissione, oltre ad impedire al candidato un’idonea difesa delle proprie ragioni dinanzi al G.A. – seppure nei limiti del sindacato che questi può esercitare sulla valutazione di merito espressa dalla Commissione sulle prove di esame, argomentando, ad esempio, su palesi vizi logici o giuridici in cui questa potrebbe essere incorsa nella correzione – impedisce comunque al medesimo di avere effettiva contezza degli asseriti errori in cui è incorso, conoscenza che potrebbe impedirgli di reiterarli in un successivo esame a cui volesse partecipare.
Così, il Collegio, ha ritenuto di seguire l’orientamento emergente dalle pronunce sopra richiamate il quale tempera l’adeguatezza del voto numerico con la necessaria predeterminazione da parte della commissione d’esame anche di criteri di massima (per la valutazione delle prove) adeguati e precisi e, perciò, idonei a rendere intellegibile il voto numerico attraverso un’operazione logico-ermeneutica di raccordo tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione prefissati.
Si tratta, invero, dell’interpretazione giurisprudenziale che appare preferibile per consentire una migliore intelligibilità della motivazione numerica in quanto tale posizione costituisce un punto di mediazione tra le opposte esigenze dell’economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che non tollera l’imposizione di un obbligo indiscriminato di motivazione in procedure spesso assai complesse per numero di concorrenti e tipologia delle prove, da un lato e, dall’altro, l’esigenza dei candidati giudicati inidonei di comprendere in relazione a quali aspetti i loro elaborati sono stati ritenuti non soddisfacenti.