ESAME AVVOCATO: il voto va giustificato nelle annotazioni a margine degli elaborati
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, Ordinanza, 04/08/2014, n. 581
a cura di Giacomo Romano
Nelle prove scritte degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, qualora il voto numerico non trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati, va accordata la tutela cautelare a chi abbia impugnato la mancata ammissione alle prove orali.
Il fatto
La ricorrente partecipava alle prove scritte degli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Brescia nei giorni 10-11-12 dicembre 2013.
La correzione degli elaborati veniva effettuata dalla Prima Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Cagliari, che assegnava alla ricorrente un voto insufficiente ai fini dell’ammissione agli orali (27 per il parere di diritto civile, 24 per il parere di diritto penale, 23 per l’atto giudiziario in materia civile).
Il voto veniva espresso esclusivamente in forma numerica. Gli elaborati della ricorrente, infatti, non presentano segni di correzione o annotazioni a margine.
La ricorrente produceva in giudizio tre pareri pro veritate, uno per ciascun elaborato, che attestavano la buona qualità del contenuto e dell’esposizione, e formulavano un giudizio di ampia sufficienza.
La decisione
Il Collegio ha accolto il motivo di ricorso che lamentava l’assenza di una motivazione effettiva.
Infatti, l’obbligo di motivazione è stato ormai codificato dall’art. 46 comma 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (“la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”).
Con la riforma dell’ordinamento forense è stato quindi recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15 comma 1-d del Dlgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione e nega l’accesso alla professione.
L’art. 46 comma 5 della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei.
In mancanza di questo tipo di correzione la posizione della ricorrente può essere tutelata mediante la ripetizione dell’esame degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice, che avrà cura di apporre le annotazioni positive o negative richieste dalla legge, o in alternativa di formulare un giudizio analitico.
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Avv. Giacomo Romano
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