Esame avvocato: nessuna copia, se i compiti sono simili non significa niente!
T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 12 settembre 2016, n. 1644
a cura dell’avv. Giacomo Romano
Fatto
La ricorrente sosteneva le prove scritte per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, relativamente alla sessione 2015, nelle date del 15, 16 e 17 dicembre.
La 9° sottocommissione per l’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma, cui era stata affidata la correzione delle prove scritte, provvedeva a valutare gli elaborati della ricorrente, contenuti nella busta n. 2339, assegnando un punteggio complessivo pari a 100, con conseguente ammissione alla successiva prova orale.
Il punteggio specifico attribuito era così ripartito: 30 per il parere di diritto civile, 35 per il parere di diritto penale e 35 per l’atto giudiziario.
Successivamente la sottocommissione provvedeva ad una ricorrezione degli elaborati, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare prot. 6960 del 26 febbraio 2016 a firma del Presidente della commissione centrale, rilevando che “l’atto giudiziario del candidato contraddistinto con il n. 2339 (comparsa di costituzione risposta) riporti in modo sistematico ed esattamente identico anche nella punteggiatura le conclusioni rinvenute nella soluzione stampata sul sito mininterno.net da KIAZ85 del 17/12/2015 12.40.20 (GIURD-D-A-NELLA) punto per punto ed inoltre nella parte motiva alcuni passi estratti integralmente contenuti nella detta traccia circolata illecitamente”.
Conseguentemente veniva disposto l’annullamento dell’intera prova della ricorrente.
Così, l’interessata presentava ricorso al Tar deducendo l’illegittimità dell’atto e contestando, in particolare, la sussistenza della copiatura della prova posta a base della decisione impugnata.
Diritto
Il provvedimento impugnato giustifica l’annullamento della prova sulla base della circostanza che le conclusioni dell’atto giudiziario riportino in modo sistematico ed esattamente identico anche nella punteggiatura le conclusioni rinvenute nella soluzione stampata sul sito del Ministero dell’Interno, pubblicata dopo l’espletamento della prova, che si ritiene circolata illecitamente durante lo svolgimento della stessa.
Ebbene, secondo i giudici amministrativi meneghini l’atto giudiziario, redatto dal candidato “non è esattamente identico alle conclusioni della soluzione della prova stampata sul citato sito del ministero dell’interno” e tanto meno “punto per punto”.
Infatti, anche i primi due punti su tre (che comunque la ricorrente non ha numerato) hanno solo alcuni elementi di “parziale sovrapposizione” ma, comunque, non sono identici nella soluzione pubblicata sul sito del ministero dell’interno. Il punto 2 della soluzione pubblicata così recita “confermare, ai sensi dell’articolo 648 c.p.c.” mentre la prova redatta del candidato così recita “concedere, ai sensi dell’articolo 648 c.p.c”.
Il terzo punto delle conclusioni, poi, è decisamente diverso avendo la ricorrente aggiunto dopo la parola rigettare la seguente frase “per tutti i motivi esposti in narrativa”. Inoltre le istanze istruttorie sono del tutto difformi avendo la ricorrente scritto che “si offrono in comunicazione i seguenti documenti, oltre al fascicolo relativo al procedimento monitorio, instaurato dinanzi al tribunale di Milano, con R.G. N.” ed avendo la stessa indicato la documentazione prodotta a differenza della soluzione pubblicata sul sito Mininterno.net da cui si assume essere avvenuta la copiatura.
Anche per quanto concerne i primi due punti delle conclusioni, comunque parzialmente diversi, si tratta in gran parte di “formule di stile proprie di ciascun formulario e, quindi, che vi sia una parziale sovrapposizione appare normale e, in assenza di altri elementi, da questi non può desumersi che la prova sia stata copiata”. Per quanto riguarda poi la parte motiva il provvedimento impugnato non chiarisce quali siano “i passi estratti integralmente contenuti” e che vi possa essere una parziale coincidenza tra le prove di esame e tra le soluzioni poi pubblicate, nella parte motiva, in assenza di altri elementi di prova, “può considerarsi normale atteso l’uso dei codici commentati da parte dei candidati”.
Pertanto, secondo i giudici, in mancanza di altri elementi probatori, le ragioni addotte dall’amministrazione non potevano giustificare, in questo caso, l’annullamento della prova di esame sostenuta dalla candidata, la quale è stata ammessa a sostenere la relativa prova orale.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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