Esposto alla P.A., FOIA: il nome del denunciante rimane segreto

Esposto alla P.A., FOIA: il nome del denunciante rimane segreto

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 ottobre 2018, n. 772

La ricorrente domandava l’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso agli atti in relazione all’eventuale esposto, denuncia o dichiarazione presentato al Comune e che ha sollecitato l’attività ispettiva da cui è successivamente scaturito il provvedimento di divieto di prosecuzione della attività asseritamente abusiva di palestra.

Si costituiva il Comune chiarendo che – con il ricorso – in buona sostanza la ricorrente vuole acquisire il nominativo del soggetto che ha sollecitato l’attività ispettiva.

A parere del Comune, l’obiettivo degli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico) non contempla anche l’esigenza della ricorrente.

Il Collegio ha concordato con le osservazioni del Comune.

Nella specie, il provvedimento è stato ritenuto correttamente e adeguatamente motivato sul seguente presupposto: <<la conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce la attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo>>.

La giurisprudenza si è espressa con due orientamenti opposti.

Secondo un primo orientamento (cfr., recente sentenza del Tar Toscana n. 898/2017) non c’è ragione di nascondere il nome di chi fa una denuncia, un esposto o una segnalazione: chi si trova al centro di una indagine o una verifica deve poter accedere agli atti e conoscere le ragioni da cui è partito il procedimento nei suoi confronti; del resto, una volta che la denuncia o l’esposto arriva alle autorità, essa costituisce un atto interno all’amministrazione e, come tutti gli atti amministrativi da cui derivano procedimenti per i cittadini, è sottoposto alla massima «trasparenza».

Secondo un secondo diverso orientamento, invece (cfr., Tar Veneto Venezia, sent. n. 321/2015 e Cons. St. sent. n. 5779/14) è stato affermato che l’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato.

Peraltro, la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta assicurata già dal verbale di accertamento; non c’è quindi ragione di risalire al precedente esposto.

Il Collegio ha aderito al secondo orientamento ed ha respinto il ricorso.


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