Estendibilità delle circostanze ai concorrenti ex articolo 113 c.p.

Estendibilità delle circostanze ai concorrenti ex articolo 113 c.p.

In relazione ai soggetti del reato, il codice distingue tra reati plurisoggettivi necessari e reati plurisoggettivi eventuali.

Quando si parla di concorso di persone nel reato, ovviamente si fa riferimento alla seconda categoria.

Il codice disciplina il concorso di persone nel Libro I, agli articoli 110 – 119.

Gli operatori del diritto a lungo si sono interrogati sulla estendibilità delle circostanze, come pure delle cause di estinzione della pena, nelle ipotesi concorsuali.

Innanzitutto, analizzando le circostanze all’interno del fenomeno del concorso di persone, bisogna prendere in considerazione tre norme: l’articolo 112[1], l’articolo 114[2] e l’articolo 118[3] c.p.

Però, pur attenendo alla medesima questione, queste norme perseguono una ratio giustificatrice differente.

Infatti gli articoli 112 e 114 vengono inserite dal Legislatore già in un’ottica concorsuale. Il primo articoli prevede un aggravio di pena giustificato dal maggior allarme sociale che può derivare da un elevato numero di partecipanti.

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’applicazione della circostanza aggravane n°1 anche nelle ipotesi di reati plurisoggettivi necessari, come quello dell’associazione criminale e, dunque, anche laddove il codice prevedesse già un numero di partecipanti; nel caso in cui l’associazione fosse composta da cinque o più soggetti, poteva essere applicata questa disposizione normativa. Anche l’articolo 114 sorge all’interno di una fattispecie concorsuale e avrebbe dovuto essere considerato come una smorzatura della rigidità dell’articolo 110 c.p.

Al contrario, l’articolo 118 c.p. disciplina le ipotesi di estendibilità delle circostanze poste a capo di un solo soggetto agente, agli altri concorrenti.

Come è noto, questo articolo ha subito un profondo mutamento con la L. 19/1990; infatti la sua formulazione originaria prevedeva la netta separazione, alla stregua dell’articolo 70 c.p., tra circostanze oggettive e soggettive; solo le prive avevano la capacità di poter essere applicate a tutti i concorrenti.

La volontà del legislatore del ’90 avrebbe dovuto essere quella di diminuire le ipotesi, in ossequio al principio del favor rei, estensione delle circostanze aggravanti a tutti i concorrenti.

Il problema però è che questa eliminazione della dicotomia oggettivo-soggettivo per l’estensione ai concorrenti, sul piano pratico ha, al contrario di quanto ideato dal Legislatore, comportato sentenze che pur sostenendo la natura soggettiva della circostanza aggravante, per un requisito di cui si dirà a breve, ritenevano corretta l’applicazione di tale circostanza anche agli altri concorrenti.

Da ultimo infatti sono intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 5848 del 2020, hanno affermato il seguente principio di diritto: “l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis 1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità”.[4]

Dunque sembrerebbe che, per la giurisprudenza, requisito per l’estensione ai concorrenti di una circostanza aggravante di natura soggettiva sarebbe quello della conoscibilità di questo quid pluris.

Questo presupposto della conoscibilità è stato utilizzato anche per l’applicabilità della aggravante speciale prevista dall’articolo 577, comma 1 n° 3 c.p., la premeditazione.

Difatti, mentre le prime sentenze emanate subito dopo la riforma intervenuta con la L. 19/1990 escludevano l’applicazione della circostanza della premeditazione ai concorrenti in quanto avente natura soggettiva ed attinente all’intensità del dolo, un secondo filone di provvedimenti giudiziari, che ad oggi costituisce l’orientamento prevalente, ha iniziato a sostenere (e sostiene tutt’ora) che pur non avendo partecipato alla progettazione, all’ante factum, il concorrente era doveva essere ben consapevole dell’intero disegno criminoso e, dunque, questo secondo filone giurisprudenziale propendeva per l’estendibilità della circostanza speciale della premeditazione anche al concorrente.

Ci si chiede, a questo punto, però, se la giurisprudenza stia operando una interpretazione in malam partem dell’articolo 118 c.p. introducendo il requisito della conoscibilità per l’estensione al concorrente della circostanza aggravante, requisito non previsto dalla norma.

Tuttavia, pur in presenza di questo dubbio, come anticipato, le S.U., con la sentenza n° 5848/2020 hanno ritenuto di dover confermare questo indirizzo giurisprudenziale e estendere l’aggravante del metodo mafioso anche al concorrente consapevole della funzione agevolatrice dell’associazione mafiosa. L’intervento delle S.U. si è avuto in quanto, tra le sezioni semplici erano presenti contrasti giurisprudenziali. Un primo orientamento prevedeva che tale circostanza è integrata da un atteggiamento di tipo psicologico dell’agente, che richiama i motivi a delinquere ed è riconducibile alle circostanze indicate nell’art. 118 c.p.: quindi non estensibile ai concorrenti nel reato. Per u secondo filone interpretativo, “l’aggravante è integrata da un elemento obiettivo, attinente alle modalità̀ dell’azione, ed è quindi riconducibile alle circostanze di natura oggettiva ai sensi dell’art. 70 c.p., non contemplate dall’art. 118 c.p., con conseguente estensibilità̀ ai concorrenti, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, c.p., purché́ conosciuta e conoscibile. Secondo un ulteriore orientamento, la natura dell’aggravante e la disciplina in caso di concorso di persone nel reato dipendono da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato cui essa acceda.”[5]

Dopo aver sostenuto l’ammissibilità dell’estensione dell’aggravante ex articolo 416 bis, comma 1 c.p. anche al concorrente consapevole (Il discrimine, ai fini della possibilità̀ di estensione delle circostanze, non sembra riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della circostanza, secondo la classificazione contenuta nel codice, ma piuttosto la possibilità̀ di estrinsecazione della circostanza all’esterno, cosicché́ rimane esclusa dall’attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all’intento dell’agente che, proprio in quanto tale, non può̀ subire estensione ai concorrenti, perché́ da questi non necessariamente conoscibile”[6],) i Giudici dettano anche una puntuale definizione della circostanza stessa, al fine di renderla compatibile anche al concorrente estraneo alla compagine associativa: “la forma aggravata in esame esige quindi che l’agente deliberi l’attività̀ illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché́ il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416- bis c.p. ed alla effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione.”[7]

Si può, pertanto, concludere che, per il Supremo Consesso, il concorrente pur non operando in un’ottica di finalità agevolatrice, ben potrebbe rispondere di quanto statuito dal quando si dimostri che egli abbia conoscenza di detta finalità del proprio concorrente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 59 c.p.  secondo comma, al contrario, laddove non si dimostrasse che tale intenso si sia esteriorizzato anche nei confronti dei compartecipi che non agiscano con il fine dell’agevolazione, allora ad essi stessi non dovrà essere applicata la pena aggravata dalla circostanza, in virtù del principio di offensività, corollario dell’ordinamento penale.

 


[1] “La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3) per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile”
[2] “Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112.”
[3] “Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.”
[4] S.U. sentenza n° 5848/2020 estratta dal sito www.cortedicassazione.it;
[5] pag. 5 S.U. sentenza n° 5848/2020 estratta dal sito www.cortedicassazione.it;
[6] pagina 18 sent. Cit.
[7] pagina 13 sent. Cit.

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