Evitando le infrazioni. Brevi considerazioni sulla presunzione di innocenza

Evitando le infrazioni. Brevi considerazioni sulla presunzione di innocenza

Non curante dell’opera di rafforzamento del diritto a un equo processo, attraverso norme comuni minime sulla protezione dei diritti di indagati e imputati, avviato dall’Unione Europea con la direttiva n.343/2016, da recepirsi entro il 1 aprile 2018, l’Italia ritenne di non doversi adeguare reputando la legislazione interna conforme a quella europea.

Sennonché, la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio valutava diversamente la legislazione italiana, paventando anche il rischio di incorrere in sanzioni.

L’ordinamento sovranazionale con la suddetta direttiva mira ad armonizzare i sistemi giudiziari penali tutelando la presunzione di innocenza, di tradizione anglosassone, di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine e il diritto di presenziare al proprio processo penale.

Con la l. 22 aprile 2021, n..53 si è delegato il Governo al recepimento della suddetta, avvenuto con il D. lgs. 188/2021.

L’art.2 del D.lgs. rubricato “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale” contiene l’espresso divieto di indicare pubblicamente la persona sottoposta a indagini o l’imputato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o con decreto penale di condanna divenuti irrevocabili.

Il successivo art.3 stabilisce, modificando il D.lgs. 20 febbraio 2006, n.106, che nei rapporti con gli organi di comunicazione la diffusione di informazioni potrà avvenire solamente attraverso comunicati ufficiali oppure, nei casi di rilevanza pubblica, attraverso conferenze stampa, sussistendo in capo al Procuratore della Repubblica la responsabilità di attivare o meno quest’ultima modalità.

Inoltre, la suddetta diffusione è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini oppure ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.

Altrettanto, la polizia giudiziaria potrà rilasciare comunicati ufficiali su delega del Procuratore della Repubblica.

Ebbene, sostanzialmente si cerca di arginare il fenomeno dei c.d. processi mediatici, fenomeno di matrice sociologica, che ha comportato una spettacolarizzazione dei processi penali e, come affermato nella stessa direttiva, a rafforzare  la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni.

L’ulteriore importantissima novità sussiste nell’introduzione dell’art.115 bis c.p., “Garanzia della presunzione di innocenza” stabilendo il divieto di indicare nei provvedimenti addottati nel corso del procedimento penale, l’indagato o l’imputato come colpevole.

In merito, alla valutazione delle prove, degli elementi di prova o indizi di colpevolezza si stabilisce che l’Autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell’indagato o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento[1].

In caso di violazione, l’interessato può, a pena di decadenza, richiedere entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, la correzione al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza.

Ebbene, delineato il provvedimento appaiono necessarie alcune osservazioni; in primis il legislatore ha solamente recepito la direttiva senza fornire parametri su cui l’autorità possa muoversi senza violare suddetto divieto in merito alla divulgazione di informazioni.

Se la divulgazione di informazioni utili al proseguimento delle indagini può essere interpretato come esigenza di invogliare la collaborazione della collettività per il perseguimento dei reati, non altrettanto può dirsi per le “specifiche ragioni di interesse pubblico” rimettendo essenzialmente le eventuali valutazioni al Procuratore della Repubblica.

Non si comprende la differenziazione con relativa esclusione degli enti collettivi che dovrebbero ricevere la medesima tutela delle persone fisiche.

Invero, il Governo non si doveva limitare a recepire la direttiva ma avrebbe potuto sfruttare l’occasione per estendere tale principio anche alle persone giuridiche invero, stante il richiamo degli artt.34 e 35 del D.lgs 231/2001 (“Art. 34.Disposizioni processuali applicabili – Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; Art. 35.Estensione della disciplina relativa all’imputato – All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili.”[2]) ben potrebbe ritenersi legittimo l’estensione di tale principio.[3]

Ebbene, appare doveroso contestualizzare la presunzione fulcro della direttiva che può declinarsi in diversi modi, come regola di trattamento, probatoria, di giudizio, ma per come costruita dalla legislazione europea viene assicurata finché non sia stata legalmente provata la colpevolezza[4]; ciò comporta che l’imputato potrebbe essere considerato colpevole già dalla sentenza di primo grado, diversamente dal nostro principio di non colpevolezza, ex art.27 co.2 Cost. , per cui l’imputato non viene considerato colpevole fino alla sentenza definitiva.

Sostanzialmente, come già affermato, la legislazione europea con la suindicata direttiva mirava ad evitare la spettacolarizzazione dei processi, fenomeno dilagante negli ultimi anni attraverso cui indagati e imputati vengono catalogati come “colpevoli” finanche prima dell’accertamento definitivo dei fatti.

Salvo il diritto di cronaca, i processi si celebrano nelle aule giudiziarie senza esporli ad influenze esterne, lesive dei diritti di indagati ed imputati.

 

 

 

 

 


[1] D.lgs. 8 novembre 2021, n.188. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;188
[2] D.lgs 8 giugno 201, n.231
[3] https://www.sistemapenale.it/it/scheda/decreto-legislativo-2021-188-presunzione-non-colpevolezza
[4]https://www.filodiritto.com/principio-di-non-colpevolezza-innocenza-presunta-diritto-di-partecipare-al-processo-penale

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