“Ex” over 50: si all’assegno divorzile

“Ex” over 50: si all’assegno divorzile

La Suprema, con ordinanza n. 289/2021, afferma il diritto all’assegno divorzile per la “ex” over 50, anche se la donna non dimostra di essersi attivata per cercare un’occupazione lavorativa.

Per i Giudici di Legittimità il fatto che la donna non si attivi per ricollocarsi nel mondo del lavoro, non può costituire di per sé ragione per la mancata disposizione di un assegno divorzile.

Il caso in oggetto riguarda l’impugnazione di un ex marito avverso la sentenza d’Appello che riconosceva la sussistenza di presupposti per determinare un assegno divorzile in favore dell’ex moglie, seppur diminuendone l’importo rispetto alla decisione di primo grado.

La “ex” over 50, avanti alla Suprema Corte, rappresentava la propria difficile situazione, non avendo mai svolto in precedenza attività lavorativa, con conseguente chiara difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro dopo i cinquanta. Già la Corte territoriale, infatti, riteneva in qualche modo lesa la capacità lavorativa della donna <<…non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa…>>.

Di contro l’uomo affermava che l’ex moglie <<…avrebbe piena capacità lavorativa e, nonostante ciò, si sarebbe sempre resa indisponibile su base volontaria a reperire tale attività, trasferendo il centro dei propri interessi in Francia quando ancora, in corso di separazione, aveva l’assegnazione della casa coniugale, non presentandosi al centro per l’impiego e rifiutando di svolgere colloqui lavorativi presso posti di lavoro…>>.

La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione, confermando come la semplice allegazione del rifiuto di un lavoro non dimostri di per sé la capacità lavorativa della donna, che è requisito fondamentale in tema di disposizione di assegno divorzile.

In particolare, è stato affermato che: <<…Non ricorre dunque l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, tanto più che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la mancata presentazione presso il centro per l’impiego e ad un colloquio di lavoro presso l’Hotel Modena, circostanza, peraltro, negata dalla donna, dimostrerebbero la sua capacità lavorativa, e, cioè, sarebbe decisiva (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): ed anzi appare manifesto che detta mancata presentazione decisiva non è affatto, giacché non ricorre alcuna implicazione necessaria tra essa e l’effettiva sussistenza della capacità lavorativa…>>.


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Avvocato del foro di Milano, laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 2012, con una tesi in diritto civile sulla tutela del consumatore nella formazione del consenso. Nell'ambito della formazione professionale mi sono specializzata in diritto minorile, diritto di famiglia e diritto penale della famiglia, con un praticantato in primari studi legale nel territorio milanese. Impegnata anche socialmente nel supporto dei problemi connessi alla crisi familiare, sono membro dell'Associazione Sociolgi Italiani. Attualmente esercito l'attività nel mio Studio Legale, specializzato nel diritto di famiglia, offrendo tutela in sede civile e penale.

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