Falsificazione/Alterazione degli assegni bancari: esclusa la responsabilità della banca

Falsificazione/Alterazione degli assegni bancari: esclusa la responsabilità della banca

La materia de qua è stata recentemente rimessa al vaglio della Suprema Corte, che con sentenza n. 12806 del 21 giugno 2016, ha chiosato quanto segue:” Nel caso di falsificazione o alterazione di assegno bancario o circolare non trasferibile, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1176, comma 2 ed art. 1992 c.c., comma 2, c.c., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Tale principio è riferibile non soltanto alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione dell’assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest’ultimo o l’accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo sulla banca negoziatrice l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell’assegno.”.
Nella fattispecie considerata, una società traente impugnava per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla negoziazione ed al pagamento di un assegno bancario contraffatto, proposta dall’appellante nei confronti della Banca trattaria, della Banca negoziatrice e del soggetto beneficiario del titolo.
La Corte, nel merito, rilevato che l’assegno recante il timbro d’intrasferibilità ma privo dell’indicazione della data e del luogo di emissione, era stato riempito direttamente dal falsificatore, il quale ne aveva alterato l’importo e l’indicazione del beneficiario, originariamente redatti a mano con penna ad inchiostro indelebile, compilandoli per trasferimento con macchina da scrivere impiegante nastro politecnico con strato di carbon black, aveva ritenuto infondate le censure sollevate dall’appellante in ordine alle modalità di scritturazione del titolo, alla luce dell’abilità dimostrata dal falsario nella cancellazione delle scritte originarie e della conseguente impossibilità di rilevarne l’alterazione con l’ordinaria diligenza dell’operatore bancario.
Innanzi al Giudice di legittimità, la società ricorrente lamentava, con il primo motivo di ricorso, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, osservando che, nell’escludere la responsabilità della Banca trattaria e della Banca negoziatrice, la sentenza impugnata aveva trascurato il fatto che l’assegno, recando la clausola “non trasferibile”, non poteva essere pagato a persona diversa dal prenditore originariamente indicato dall’emittente.
In ordine al primo motivo di ricorso, La Suprema Corte osservava, in primo luogo, che il R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, nel disciplinare la responsabilità della Banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l’incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, non introducendo una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale.
A tal proposito, ad avviso degli ermellini, nel caso di falsificazione o alterazione di un assegno, trovano applicazione, sia nei confronti della Banca trattaria, che della Banca negoziatrice, le disposizioni di cui all’art. 1176, co. 2, c.c. ed art. 1992, co. 2, c.c., in virtù delle quali “il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (cfr. Cass., Sez. 3, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. 1, 15 luglio 2005, n. 15066).
La Corte di Cassazione, osservato che, nel caso di specie, l’alterazione dell’importo e dell’indicazione del beneficiario non era risultata rilevabile con l’ordinaria diligenza dell’operatore bancario, in quanto realizzate con abilità tali da poter essere accertate solo attraverso l’utilizzazione di sofisticate apparecchiature di laboratorio, escludeva, indipendentemente dalla presenza nel titolo della clausola di non trasferibilità, la responsabilità sia della Banca trattaria, che della negoziatrice.
Tale orientamento risulta conforme a quanto statuito in precedenza, sempre dalla Suprema Corte, con la sentenza n.1377 del 26 gennaio 2016: nel caso in esame l’assegno non trasferibile portato all’incasso e per il quale era stata attivata la causa di risarcimento danni contro la banca, era stato artatamente alterato.

I giudici di legittimità, in detto contesto, hanno ribadito il principio secondo il quale l’alterazione dell’assegno, per poter fondare la responsabilità della banca, deve essere percepibile ad occhio nudo, e non solo con l’ausilio di particolari attrezzature strumentali o chimiche.
E, ancora, sentenza n. 8731 del 03 maggio 2016 “La Banca trattaria, cui è presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.
La valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell’operatore professionale dipendente di Banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione.”.
Conferme provengono anche dal Giudice di merito: “Nel caso di pagamento di un assegno bancario “non trasferibile”, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile solo quando l’alterazione del titolo sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del banchiere medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche.
La diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo “specimen” depositato dal correntista impone un esame attento, tattile o a vista, del titolo, non essendo la banca tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.
La prova testimoniale finalizzata all’accertamento della responsabilità del banchiere appare contrastante con i principi consolidati in materia bancaria che consentono di esigere a carico della banca negoziatrice e trattaria uno sforzo diligente che si arresta alla mera disamina esteriore del titolo.”(Corte di Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Est. Marianna D’Avino, con la sentenza 3274 del 17 luglio 2014) e “ In tema di pagamento di assegni di conto corrente che si assumano falsificati o alterati, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen depositato dal correntista va ravvisata quando, ad un esame attento benché a vista del titolo, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ictu oculi, in quanto la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l’alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né si richiede che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.”(Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Fabio Perrella, in data 28/05/2014) e, ancora, “La mera alterazione del titolo di credito non da luogo sempre alla responsabilità del banchiere. La banca può essere ritenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.” (Tribunale di Napoli sentenza del 24 dicembre 2012).
Dr. Antonello Amari
Pr. Avv. Dell’Ordine di Roma


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Antonello Amari

Praticante Avvocato abilitato
Pr. Avvocato abilitato dell'Ordine di Roma; Amministratore di Condominio; Mediatore Civile e Commerciale; Collaboratore delle seguenti riviste: "Giurimetrica", edita da Alma Iura s.r.l.; rivista online "Exparte Creditoris"; rivista online "Il caso.it".

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