Falsus procurator e ratifica negli atti societari

Falsus procurator e ratifica negli atti societari

Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 21 Ottobre 2016, n. 11629

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11629 del 21 Ottobre 2016, si è pronunciato sugli atti che importano ratifica da parte del rappresentante legale di una società di capitali dei contratti stipulati da falsus procurator.

Il caso in esame ha ad oggetto le trattative tra la società attrice e la società convenuta per la cessione da parte della prima alla seconda dell’intero capitale sociale di una società controllata, cui segue un contratto preliminare con l’impegno a sottoscrivere, entro la fine del mese, l’atto definitivo di compravendita delle quote.

La società convenuta, dopo aver ottenuto un differimento della stipulazione del contratto definitivo e del relativo pagamento a mezzo del suo legale rappresentante, restava inadempiente alle sue obbligazioni, nonostante le diffide ricevute, sostenendo l’invalidità del contratto preliminare, in quanto posto in essere da una figura manageriale (la seconda parte convenuta in giudizio) priva dei poteri di rappresentanza. Ciò avrebbe comportato la mancanza di conoscenza delle trattative da parte del Consiglio di Amministrazione della società promissaria cessionaria.

Il Collegio ha ritenuto che il manager abbia speso inequivocabilmente il nome della società al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, dal momento che la promissaria acquirente si dichiarava costituita in persona del  falsus procurator. Inoltre, è emerso chiaramente che il legale rappresentante avesse piena conoscenza di quanto convenuto, posto che era stato egli stesso a chiedere di posticipare la sottoscrizione del definitivo con contestuale versamento di una caparra confirmatoria, ratificando in questo modo il contratto preliminare ex art. 1399c.c., dato il carattere novativo delle suindicate modifiche.

Il Tribunale implicitamente si è conformato all’orientamento maggioritario in giurisprudenza per cui non trova applicazione l’istituto della rappresentanza apparente e del legittimo affidamento ogni qualvolta il conferimento del potere rappresentativo sia soggetto ad un regime di pubblicità legale, come avviene nel caso delle società di capitali.


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